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NOTIZIE GIURIDICHE

Cassazione: la richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà preclude al lavoratore un successivo ripensamento e l'impugnazione del recesso

 

Con sentenza n. 20358 del 28/9/2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore, chiedendo l'accesso ai benefici previsti dal Fondo di solidarietà, rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, considerate come accettazione dell'anticipata risoluzione del rapporto; escludendo, di conseguenza, un successivo ripensamento nonché l'impugnazione del recesso. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è relativo ad alcuni dipendenti di un Istituto bancario che, licenziati nell'ambito di una procedura di riduzione del personale, dopo aver chiesto di accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà regolamentato dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158 avevano presentato ricorso per la dichiarazione di nullità o illegittimità del licenziamento. In primo grado la domanda veniva rigettata, ritenendo che i ricorrenti, con la richiesta di accedere al fondo di solidarietà istituito, avessero prestato acquiescenza al licenziamento; la Corte di Appello, esclusa l'acquiescenza, ha ritenuto legittimo il licenziamento perché avvenuto in conformità alle disposizioni della L. n. 223 del 1991. I dipendenti hanno quindi adito la Corte di Cassazione, secondo la quale la decisione della Corte di merito che ha escluso l'acquiescenza al licenziamento non è conforme a diritto perché non ha considerato l'effetto legale che le norme riconnettono a tale accesso; cassando la sentenza impugnata con rigetto della domanda, la Cassazione sottolinea che "rinuncia al preavviso e alla indennità sostitutiva sono considerate dalla normativa in esame come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto, il che evidentemente preclude un successivo ripensamento e la impugnazione del recesso. Del resto queste disposizioni si inseriscono nel quadro di una normativa che, proprio con la previsione dei suddetti benefici, mira ad eliminare per quanto possibile l'eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale".

(Data: 03/10/2010 - Autore: L.S.)

 

E mail si , telefono no

 

(Cassazione penale, Sentenza 17.6.2010 n.24510 - Dr. Mariagabriella Corbi) I Giudici della Cassazione (sentenza n. 24510) non hanno avallato le decisioni del giudice del merito, in riferimento all'articolo 660 del codice penale, concernente il reato di molestie o disturbo alle persone, “con la dizione ‘telefono' comprende gli altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza'”. Il giudice del Tribunale di Cassino, che in primis aveva comminato un'ammenda di 200 euro ad un 41enne, aveva unificato, come tipologia, gli insulti via e-mail alle molestie mediante telefono. Secondo la prima sezione penale della Cassazione, invece, tra i due sistemi di comunicazione c'è una differenza sostanziale: manca, infatti, la simultaneità tra mittente e destinatario, l'intromissione diretta del primo nella vita del secondo, presente nella telefonata ma assente nelle e-mail.


Cassazione: parolacce alla dipendente? È ingiuria. Contesto lavorativo non è un'esimente

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Risponderà del reato di ingiuria il datore di lavoro che si permette di prendere a parolacce il proprio dipendente. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, in particolare la n. 35099 depositata lo scorso 29 settembre 2010. Su ricorso proposto da un imprenditore, condannato per aver ingiuriato una sua dipendente, che aveva motivato il ricorso sostenendo la mancanza dell'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, l'onore, in quanto l'espressione utilizzata (“sei una stronza se te la prendi”), “non esprime il giudizio su una persona ma su uno specifico comportamento”, il Palazzaccio ha spiegato che il contesto lavorativo non costituisce una circostanza attenuante o addirittura esimente del reato in esame, da arrivare a “tradursi in un'insostenibile affermazione di abrogazione per desuetudine di norme penali in quanto proiettate in un quadro sociologicamente e/o culturalmente disegnato dal giudice. Questa depenalizzazione di condotte trasgressive riveste spiccata insostenibilità in materia di rispetto della dignità umana, ancora maggiore quando è in gioco la dignità del lavoratore”.

 

(Data: 30/09/2010 - Autore: Luisa Foti)

 


"Che monnezza"  

Vanificata una battaglia civile che ci ha visto impegnati unitamente a molte altre associazioni.

In linea con quanto preannunciato nelle scorse settimane dall'Amministrazione capitolina, a Roma i cittadini e le imprese non pagheranno più l'imposta sul valore aggiunto (Iva) sulla tariffa dei rifiuti urbani. A confermarlo è proprio il Comune di Roma dopo che, con 30 voti favorevoli, ed otto contrari, la Giunta della Capitale ha approvato il nuovo regolamento che da un lato cancella l'Iva al 10%, ma dall'altro stabilisce dei rincari pari al 9,8% per le utenze domestiche, e del 12,5% per quelle commerciali. A conti fatti, quindi, le utenze domestiche pagheranno all'incirca tanto quanto, mentre per le imprese scatta un rincaro del 2,5%. La cancellazione dell'IVA sulla bollette della Ta.Ri., lo ricordiamo, è legata alla sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito come la tariffa rifiuti abbia una valenza tributaria e non tariffaria, ragion per cui, se due più due fa quattro, l'Iva al 10% applicata sulla tassa è illegittima.

L'Adoc, intanto, ha bollato come “una beffa per i consumatori” l'eliminazione a Roma dell'Iva sulla bolletta dei rifiuti


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Aprile/Giugno 2010