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Associazione di volontariato per la tutela della legalità nel lavoro Tel. 06 3225107 (segr.telefonica). Fax: 06 630031
Uff. Registro n. 6/10882 - 24-4-1998 var n°3/1270 - 06-02-2001 - iscr.ne al Registro Regionale Associazioni di volontariato sez. Servizi Sociali determinazione n° 59 del 19-03-2001 L'associazione fornisce, gratuitamente, compatibilmente alle disponibilità del “fondo” alimentato con i versamenti mensili dei soci sostenitori ,assistenza e consulenza tecnico-legale attraverso professioni- sti con i quali si è convenzionata. In aiuto a tutti i cittadini per controversie di lavoro derivanti dalla mancata applicazione di norme contrattuali , legislative ed altro.
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Contatti |
| Detenzione e utilizzo di software illecitamente riprodotti ? E’ reato se provato il fine del profitto. |
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (sent.25104/2008) ha stabilito che per la configurabilità del reato di cui all’art.171 bis l.633/1941 non è richiesto “che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio, essendo sufficiente il fine di profitto, come contestato, né il dolo specifico del fine di lucro”. Ha infatti precisato la Corte che “ a seguito della modifica del primo comma dell’art.171 bis l.27 aprile 1941 n.633 (apportata dall’art.13 l.18 agosto 2000 n.248) , non è più previsto il dolo specifico del “fine di lucro” ma quello del “fine di trarne profitto” : si è ,quindi,determinata una accezione più vasta che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia quindi i confini della responsabilità dell’autore”.
| Legittimo lo spostamento del lavoratore per “quieto vivere” |
Rapporti difficili in ufficio ? Nessun problema , d’ora in avanti il capo può spostare e tenere così distanti i colleghi di lavoro, Per “rasserenare i rapporti” infatti, secondo la Cassazione (sentenza n.22059/2008) il datore di lavoro può disporre lo spostamento di uno dei colleghi a patto però di preservare le “mansioni originarie”. La misura, secondo la Corte, “rientra fra le ragioni organizzative” di un’azienda che, applicando lo ‘ius variandi’, deve puntare a “rasserenare i rapporti” sul posto di lavoro. Nel caso preso in esame da Piazza Cavour il provvedimento del datore di lavoro era stato ritenuto legittimo anche dai giudici di merito.
| Lavoratore si assenta senza motivo dal lavoro? No al licenziamento. |
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent.n.7600/2008) ha stabilito che non può essere licenziato il dipendente che si assenti dal lavoro e ciò anche senza giustificato motivo. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che “il Giudice di appello ha correttamente valutato che l’interruzione della regolarità o continuità del servizio o l’abbandono volontario dello stesso è sanzionabile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da quattro a dieci giorni e che solo nel caso in cui il suddetto comportamento abbia comportato danni gravi per l’azienda o per terzi è possibile procedere al licenziamento con preavviso, mentre deve sussistere un forte pregiudizio per l’ente o per terzi, arrecato con comportamento doloso, perché sia giustificato il licenziamento senza preavviso.
| Clausole vessatorie nei contratti bancari conclusi con i consumatori |
Sono da considerarsi vessatorie le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto e che riconoscono unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto anche in mancanza di un giustificato motivo. E’ quanto stabilito nella sentenza n.13051/2008.
| Sezione lavoro , sentenza -21 luglio 2008, n.20080. Assenza alla visita di controllo. |
[...]
Nel merito, l’assenza alla visita di controllo era giustificata dalla necessità
di recarsi presso il Centro medico per la visita cardiologica e
l’elettrocardiogramma e quindi da un motivo serio , per una prestazione che
deponeva per l’indifferibilità degli accertamenti...
L’assenza può essere giustificata per un motivo molto serio (Cass.4247/04) e
quindi nella specie da una oggettiva indifferibilità della visita medica cui si
sarebbe sottoposta la lavoratrice...
[...] A giudizio della Corte per giustificare la violazione dell’obbligo
reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità
della prestazione sanitaria da effettuare ma basta un serio e fondato motivo che
giustifichi l’allontanamento da casa.
Contribuenti.it: Vacanze truffa ? Partono le denunce
In un comunicato stampa l’associazione dei Contribuenti Italiani ha reso noto di aver dato mandato a un team di legali per tutelare chi è stato vittima di vacanze truffa. Migliaia sono state le proteste e le segnalazioni pervenute all’associazione in relazione ad annullamenti di voli aerei, bagagli smarriti, ritardi, case fantasma e alberghi fatiscenti.
Tutte le notizie sopra riportate sono state tratte dal portale Studio Cataldi.
ULTIME FONDO EX C.R.R.
Nel nostro sito è possibile consultare l’ultima sentenza di primo grado delle cause intraprese con lo Studio Ghera. In questa si annoverano scenari futuri positivi per gli aventi diritto che lasciano il servizio. Invitiamo tutti gli interessati a prenderne visione. Disposizioni Covip del 17 gennaio 2008 sui fondi pensione preesistenti.
I volontari dell’Associazione sono disponibili tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5, su richiesta è disponibile anche un avvocato. Aderisci all'Associazione con versamento mensile di euro 5,16 alla Banca di Roma fil.Roma70, iban – IT65D0300203270000010248434 . Sito internet – www.associazione3giugno1997.it - Forum – e mail : tregiugno1997@tiscali.it - I volontari dell'Associazione sono disponibili tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5. Aderisci all'Associazione con versamento mensile di euro 5,16 alla Banca di Roma fil.Roma70 iban – IT65D0300203270000010248434 . Settembre 2008 |