Associazione Tre giugno 1997 - Consulenza legale gratuita Associazione di volontariato per la tutela della legalità nel lavoro Tel. 347 5245706. Fax: 06 630031 - Consulenza Legale Gratuita

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NOTIZIE GIURIDICHE

Lehman Brothers

 

 

Lehman Brothers era il colosso finanziario americano, il cui fallimento dell’8 settembre del 2008 produsse uno shock così forte, a livello planetario, da provocare un vero e proprio tracollo psicologico e poi reale delle banche americane e il collasso delle economie occidentali. Ebbene, farà senz’altro clamore sapere che un risparmiatore italiano, che tramite l’Adusbef, aveva citato Intesa-Sanpaolo al risarcimento dei danni, ha vinto la sua battaglia e si è visto aggiudicare il risarcimento di 474 mila euro più 10 mila per interessi e rivalutazioni varie. Lo ha stabilito il Tribunale di Torino, seconda sezione civile. È quanto comunica la stessa Adusbef, che precisa che il risparmiatore in questione era un cliente della banca Intesa-Sanpaolo, la quale quest’ultima aveva investito i risparmi del cliente in un portafoglio di titoli, tra cui figuravano obbligazioni della Lehman Brothers; bonds, che dopo il crac, sono sfumati nel nulla. Secondo il giudice, che ha accolto il risarcimento in favore del cliente, Intesa-Sanpaolo avrebbe dovuto avvisare il risparmiatore delle profonde difficoltà che il colosso americano stava attraversando e del forte rischio connesso all’acquisto dei titoli obbligazionari. Non sono state, quindi, rispettate le clausole bancarie, dette “Patti Chiari”. Il cliente ha così diritto al risarcimento di quanto perso a causa della mancata informazione della banca. Una sentenza che apre scenari di un certo rilievo. (Data: 17/01/2011 - Autore: Emanuele Ameruso)

 

L’infortunio viene indennizzato anche quando il tragitto percorso non si rivela il più breve ma il più comodo

 

LaPrevidenza.it 29/11/2010 (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24.9.2010 n. 20221) - Con ricorso depositato l’1 luglio 1999, D.M.A., nella qualità di erede di D.M.G., chiedeva al giudice del lavoro di Lecce la condanna dell’INAIL al riconoscimento in favore del de cuius della rendita vitalizia per inabilità permanente, conseguente a infortunio mortale sul lavoro, oltre accessori. L’INAIL resisteva. L’adito Tribunale, con sentenza del 25.2.04, sulla base delle risultanze della istruttoria espletata, rigettava la domanda. Proponeva appello la parte soccombente nella qualità, con ricorso depositato il 20.4.05, e contestava le valutazioni espresse dal Giudice di primo grado; chiedeva, pertanto, l’accoglimento della domanda. L’INAIL si costituiva, contestando il gravame. Con sentenza del 19 dicembre 2005-6 marzo 2006, la Corte di Appello di Lecce, rilevato che la ricostruzione dell’infortunio occorso a D.M.G., come ricavabile dalla svolta istruttoria, conduceva ad escludere la presenza del requisito della “occasione di lavoro”, rigettava l’impugnazione. Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre D.M.A. Con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c....

 

Il cartellino del collega

 È legittimo il licenziamento del lavoratore che timbra il cartellino del collega, ponendo così in essere una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno il datore di lavoro. È quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24796 del 7 dicembre 2010, che ha respinto il ricorso di un lavoratore che aveva timbrato, nell’apposito apparecchio marcatempo, il cartellino di una collega che si trovava, in quel momento, nell’area di parcheggio dello stabilimento industriale presso il quale prestavano la propria attività. La Suprema Corte ha così confermato la decisione dei giudici di merito che, come si legge nella sentenza, hanno “ricostruito la condotta del lavoratore in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilievo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente”. www.pcsistemi.it) (Data: 10/12/2010 - Autore: L.S.)

 

Multe in caso di decesso

 

... va affermato che, in caso di DECESSO dell’autore della violazione stradale, gli eredi non sono tenuti a pagare la somma dovuta a tale titolo. Si verifica anche l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’OBBLIGATO SOLIDALE. Infatti, la sanzione ha carattere AFFLITTIVO e PERSONALE, a differenza di sanzioni che definiremo (a grandi linee) civili, che sono, per contro, trasmissibili agli eredi del decuius in quanto destinate a risarcire il danno ed a rafforzare lo scopo di deterrenza all’inadempimento. Del resto l’Art. 199 del Codice della Strada non pare prestare il fianco a fraintendimenti. Ad analogo e convergente risultato si perviene scorrendo l’Art. 7 della Legge n°689 del 24 nov 1981. Una volta tanto, raro caso, le norme italiane non ci fanno dannare in complesse interpretazioni. Altrimenti, si verificherebbe il paradosso che un utente della strada, ch’è stato tutta la vita perfettamente ligio alle disposizioni codicistiche, si troverebbe a saldare il conto delle follie stradali del suo congiunto defunto. Riecheggia un fortissimo alone di stampo penalistico che disapplica ogni tendenza civilistica in tema di normale trasmissibilità delle obbligazioni. Rimane da chiarire che accade in caso di processo già instaurato mirante ad opporre la sanzione amministrativa pecuniaria: è destinato alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Abbiamo optato per l’estrema sintesi. In caso di dubbi o perplessità Studio Cataldi è a disposizione,... (Studio Cataldi) Tel. 347 5245706 - fax 06 630031 5 per mille C.F. 97151830581 Sito internet - www.associazione3giugno1997.it - Forum - e mail: tregiugno1997@tiscali.it I volontari dell’Associazione sono disponibili tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5, su richiesta è disponibile anche un avvocato. Aderisci all’Associazione con versamento mensile di euro 5,16 alla Unicredit, fil. Roma70, iban - IT70H0200805181000400852049. Gennaio / Marzo 2011 Il cartellino del collega È legittimo il licenziamento del lavoratore che timbra il cartellino del collega, ponendo così in essere una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno il datore di lavoro. È quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24796 del 7 dicembre 2010, che ha respinto il ricorso di un lavoratore che aveva timbrato, nell’apposito apparecchio marcatempo, il cartellino di una collega che si trovava, in quel momento, nell’area di parcheggio dello stabilimento industriale presso il quale prestavano la propria attività. La Suprema Corte ha così confermato la decisione dei giudici di merito che, come si legge nella sentenza, hanno “ricostruito la condotta del lavoratore in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilievo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente”. www.pcsistemi.it)

(Data: 10/12/2010 - Autore: L.S.)

 


Tel. 347 5245706  - fax  06 630031.            5 per mille  C.F. 97151830581

Sito internet – www.associazione3giugno1997.it  -  Forum – e mail :  tregiugno1997@tiscali.it

I volontari dell’Associazione  sono  disponibili  tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5, su richiesta è disponibile anche un avvocato. Aderisci all’Associazione con versamento mensile di euro 5,16 alla Unicredit, fil. Roma70, iban - IT70H0200805181000400852049

Gennaio/Marzo 2011