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BANCA INTESA

Un percorso con risultati alterni

I fatti :

negli accordi tra azienda e sindacati del 5.12.2002 e del 15.1.2003 tesi a risolvere il problema delle eccedenze di personale, furono stabilite procedure e modalità per favorire l'esodo dalla azienda di un numero stabilito di dipendenti

In fase di verifica sul numero di adesioni a tale esodo, secondo alcuni sindacati e molti lavoratori le quote di eccedenza programmate erano state raggiunte mentre per l'azienda il numero raggiunto non corrispondeva a quello stabilito negli accordi: di conseguenza, l'azienda ha arbitrariamente e forzosamente rimosso dal servizio diverse centinaia di dipendenti contro la loro volontà.

Il contendere si è verificato per la pretesa di non includere nel conteggio delle riduzioni sia chi aveva fatto domanda prima dell'entrata in vigore dell'accordo ma che di fatto è realmente uscito dopo l'accordo, sia i licenziati, né tanto meno l'azienda ha tenuto conto che nel frattempo si era proceduto a nuove assunzioni non previste in casi del genere.

A seguito di ciò alcuni sindacati hanno fatto ricorso al Ministero del Lavoro per l'anomalo comportamento, a loro dire, messo in atto da parte aziendale e molti lavoratori sono ricorsi in giudizio.

Oggi, alcuni di quei lavoratori licenziati con la procedura obbligatoria di esodo collettivo stabilito dagli accordi sindacali del 15/1/2003 sono stati reinseriti al lavoro.

Molte sentenze dei giudici , infatti, hanno riconosciuto il loro diritto al reintegro a chiarimento dei dubbi formulati nell'applicazione degli accordi sugli esodi obbligatori.

Per molti altri invece, il percorso giudiziario ancora continua.

 

Tutte le notizie sono state reperite tramite colloqui con i diretti interessati e le pubblicazioni di alcuni sindacati presenti nell'azienda.


FONDO PENSIONE BANCO DI SICILIA

Siamo alle solite.

Finalmente, pur se in ritardo e fra gli ultimi, anche questo Fondo è stato modificato in base al dettato legislativo vigente (D.Lgs.124/1993).

Ovviamente, solo ora, ci si accorge che i versamenti non sono stati effettuati così come i regolamenti prevedevano.

Ovviamente, e solo ora, ci si accorge che le garanzie immobiliari sono finite da un'altra parte e che comunque, quelle rimaste, non sono più quelle che si pensava.

La realtà è che le percentuali di zainetto offerte nella maggior parte dei casi sono molto basse rispetto al dovuto previsto dal regolamento.

E per i corridoi, indotto ad arte, serpeggia il detto “meglio di niente “

Che ne direbbe l'azienda se questo concetto venisse applicato anche quando controlla il numero di operazioni svolte dal lavoratore, o quando si tratta di incassare la rata di mutuo inferiore al dovuto o meglio ancora al supermercato prendi 10 e paghi 1?

Gli impiegati che ci informano riferiscono che se non si trattasse dei loro soldi potrebbe essere un'idea divertente.


Da una ricerca negli archivi.

Sentenza di Cass. Sez. lav. Aprile 1998 , n. 4012 ( una banca opposta ad un dipendente )  

Danno psichico da rapine in banca : risarcimento morale da lesioni colpose.  

Sicurezza del lavoro- protezione contro aggressioni esterne nel settore bancario- insufficienza, in relazione alle circostanze – Responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito- sussiste.

Sicurezza del lavoro – Rischio di infermità psichica conseguente al ripetersi di rapine in un istituto di credito – obbligo di trasferimento del lavoratore che ne fa richiesta- Sussiste – Aggravio conseguente della responsabilità risarcitoria – Esclusione - Danno morale da reato di lesioni colpose – Sussistenza.
Un dipendente chiede di essere trasferito per problemi fisici di natura nervosa a seguito delle rapine subite nel luogo di lavoro. L'azienda non accoglie la sua richiesta . Nel frattempo subisce un'altra rapina. Decide di rivolgersi ai giudici, che accolgono quasi tutte le sue richieste in base all'art.2087 c.c..

Ampi stralci del contendere sono riportati sul sito – http://www.dirittolavoro.altervista.org/