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NOTIZIE GIURIDICHE

Cassazione: non si spiano i dipendenti ed è illegittimo il licenziamento di chi naviga nel web

Un'altra decisione della Corte di Cassazione ribadisce che le aziende non possono spiare i dipendenti che navigano nel web durante le ore d'ufficio. Inoltre, se la navigazione avviene senza sconfinare in un abuso il dipendente non può essere licenziato. La decisione è della sezione lavoro della Cassazione (sentenza n. 4375/2010) che ha respinto il ricorso contro un provvedimento di reintegra in favore di una lavoratrice licenziata per avere usato internet "per ragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale". L'azienda aveva rilevato tale comportamento attraverso un controllo informatico centralizzato. Piazza Cavour ha ritenuto illegittimo il licenziamento perché è "emerso che la durata dei collegamenti, salvo uno, era stata di pochi minuti e che l'accesso ad Internet era avvenuto, non di rado in pausa pranzo". La Corte poi ha dato una tirata d'orecchie all'azienda ricordando che sono illegali "i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore quali ad esempio i sistemi di controllo dell'accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate". Il controllo, infatti, deve riguardare solo "l'attività' lavorativa". L'azienda aveva sostenuto che la lavoratrice navigando nel web aveva sottratto del tempo al lavoro. Per la Cassazione invece i giudici di merito "con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha rilevato la sproporzione tra addebito e sanzione". Il collegamento ad internet del resto si era verificato solo nel periodo di otto giornate e scrive la Corte, "i collegamenti potevano essere avvenuti anche in pausa pranzo" senza dunque danneggiare l'azienda.

(La Previdenza)

 

Prepensionamenti, funzioneranno così

Disco verde in arrivo per i familiari dipendenti privati. Il 20 maggio 2010 la Camera dei deputati ha approvato, quasi all'unanimità, il disegno di legge C 82 che riguarda la possibilità per i dipendenti di aziende private, che versano la contribuzione all'Inps, di poter andare in pensione cinque anni prima nel caso in cui sussista la necessità di assistere un familiare disabile al 100%, ai sensi della l. 104/1992. Tale provvedimento, in discussione ora al Senato per la sua definitiva approvazione, è previsto in via del tutto sperimentale per il triennio 2010/2012. Attualmente gli interessati a questo provvedimento possono andare in pensione a 60 anni se sono uomini e a 55 se sono donne. Oppure nel momento in cui abbiano maturato 35 anni di contribuzione. Il disegno di legge in oggetto ha però previsto alcuni importanti requisiti per poter usufruire del nuovo beneficio. Occorre innanzitutto aver effettuato costantemente assistenza al familiare disabile convivente per almeno 18 anni. Qualora invece la disabilità sia congenita oppure ci si trovi di fronte ad una situazione di handicap che si manifesta fin dalla nascita, è necessario essere in possesso di una apposita certificazione rilasciata da una struttura pubblica. In questo caso il periodo di assistenza costante deve essere calcolato dalla nascita. Un altro requisito è che il disabile non deve essere stato ricoverato a tempo pieno e continuativo presso una struttura nei 18 anni precedenti e nemmeno dalla data in cui verrà approvata la disposizione. Infine per ogni disabile da assistere un solo familiare potrà effettivamente usufruire del beneficio del prepensionamento. Il provvedimento ha anche individuato, a scanso di equivoci, quali possono essere i familiari del disabile che potranno richiedere il prepensionamento: coniuge, genitori, fratello, sorella, figli. Queste persone dovranno dimostrare di convivere oppure di aver convissuto con la persona disabile per almeno 18 anni. Il tutto potrà essere dimostrato presentando una apposita certificazione storico-anagrafica, che dovrà essere rilasciata dal Comune di residenza del richiedente il beneficio. Altro passaggio importante consiste nella limitazione per i fratelli e sorelle del disabile a richiedere il prepensionamento. A queste persone è concesso il beneficio soltanto dimostrando che i genitori risultano essere assenti oppure impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile, o non più conviventi con il disabile in quanto residenti in una differente località. La dimostrazione di tali situazioni potrà avvenire presentando una certificazione di morte del genitore, oppure una certificazione sanitaria, rilasciata da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, in cui si attesti che il genitore non è in grado di assistere il familiare disabile. A questo punto diventa opportuno specificare come deve comportarsi colui che è interessato ad usufruire del prepensionamento. In primis, dovrà inoltrare all'Inps l'apposita domanda per usufruire del prepensionamento, a cui dovrà essere allegata: la certificazione che attesti l'invalidità del 100% del familiare che dovrà essere assistito e la certificazione storico anagrafica che comprovi la convivenza del richiedente ed il disabile durante il periodo per il quale si richiede di usufruire del prepensionamento. Da ultimo ritengo opportuno - al termine dell'analisi - evidenziare due forti contraddizioni: i familiari disabili sono presenti nei nuclei familiari di dipendenti sia privati che pubblici. Limitando comunque il prepensionamento ai dipendenti di aziende private, ci si è dimenticati che non tutte le aziende private versano i contributi per i propri dipendenti all'Inps, ma esistono anche altri enti previdenziali come l'Enpals (lavoratori del pubblico spettacolo), l'Enpaia (impiegati e dirigenti agricoli), ma non solo. L'augurio è che tali contraddizioni siano comunque sanate in sede dibattimentale al Senato.

(Di Giulio D'Imperio - Da: http://www.vita.it/)


Da valutare con attenzione

Nota sulle interpretazioni di un corretto comportamento del lavoratore sul posto di lavoro. Fatte salve le interpretazioni dei giudici in merito a quanto contestato dai datori di lavoro, come ampiamente illustrato all’inizio di questo foglio. Potere disciplinare art. 2106 Cod. civ. e art. 7 St. Lav. Il potere disciplinare indica la facoltà del datore di lavoro di irrogare sanzioni al lavoratore che venga meno ai suoi doveri contrattuali, e precisamente agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà sanciti dagli art. 2104 e 2105 Cod. Civ. Tipologia delle sanzioni disciplinari:

in ordine a quest’ultima figura, si rileva come diversi Istituti di Credito su base nazionale, stiano irrogando sanzioni ai propri dipendenti finalizzate appunto, ad ottenere successivamente la legittimità per porre in essere un licenziamento disciplinare. In particolare, al lavoratore vengono comminate sanzioni disciplinari per non aver osservato il cd. Codice Etico dell’Istituto di Credito ovvero, le circolari integrative dello stesso. Il lavoratore, pertanto, dovrà prestare molta attenzione ai suddetti codici disciplinari in quanto, al loro interno sono contenute norme che spesso, per prassi e/o usi fra colleghi, vengono metodicamente ed inconsapevolmente violate. A titolo meramente esemplificativo: utilizzo improprio della mail aziendale, connessione internet a social network, visione o download di file non attinenti all’ordinaria attività di lavoro svolta, scambi di messaggi privati tra colleghi con mail aziendale ecc. Successivamente all’irrogazione della sanzione disciplinare il datore di lavoro può chiederne l’accertamento al Tribunale del Lavoro che, in caso di risposta positiva, spiana la strada ad un possibile licenziamento. Il lavoratore, tuttavia, ha facoltà dapprima di contestare l’addebito (il datore di lavoro concede un termine non inferiore a 5 giorni per difese scritte o verbali, con eventuale assistenza di un rappresentante sindacale), di impugnare le suddette sanzioni in via giudiziaria ovvero in via arbitrale presso la Direzione Provinciale del lavoro.


Tel. 347 5245706  - fax  06 630031.            5 per mille  C.F. 97151830581

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I volontari dell’Associazione  sono  disponibili  tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5, su richiesta è disponibile anche un avvocato. Aderisci all'Associazione  con  versamento  mensile   di euro 5,16  alla Unicredit Banca di Roma fil.Roma70, iban – IT65D0300203270000010248434 .                           

 

Aprile/Giugno 2010