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PREMIO FEDELTA’ e TFR

Da quando ci accorgemmo che le consistenti cifre del 25simo e 30esimo anno di anzianità non incrementavano il TFR nonostante le congrue tasse applicate e che i Tribunali del Lavoro, interpellati al riguardo da alcuni lavoratori, stabilivano alle aziende la restituzione per i mancati versamenti nel Tfr, oggi possiamo affermare di essere ad un buon punto.

Infatti, sono già diversi i ricorrenti pensionati ad aver ottenuto il rimborso.

Appare invece ancora arretrata la logica sindacale che anche nell’ultimo contratto ha perso l’occasione per sanare questa “schizofrenia contabile” che si esplicita nel pagamento dei premi in busta paga giustamente a tassazione piena, ma, nonostante non si tratti di “una tantum” (come affermato anche dall’Agenzia delle Entrate) l’azienda continua a non versare la quota corrispettiva nel Tfr, modalità prevista solo nel caso di “una tantum”.

Il risultato è garantito: il lavoratore viene penalizzato su tutti i fronti.

Per questo motivo molti nostri soci si sono rivolti al Tribunale del Lavoro per ottenere la quota del TFR MANCANTE.

Di seguito riportiamo alcune osservazioni dei nostri collaboratori legali in merito alla questione:

 

Il diritto al computo nel TFR degli importi corrisposti dall’istituto di Credito per i premi di anzianità così come previsti dall’Accordo Integrativo aziendale del 1992, trae origine sia da quanto disposto dall’art. 2120 c.c. e dall’art. 65 del C.C.N.L.

L’art. 2120 c.c., in particolare, prevede l’inserimento nel calcolo del TFR di tutte le retribuzioni corrisposte al lavoratore. L’articolo in questione ammette due deroghe a tale omnicomprensività, la prima è costituita dalle prestazioni occasionali, ovvero le prestazioni non collegate etiologicamente al rapporto di lavoro, ma versate al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di lavoro si presenta come mera occasione. La seconda deroga è costituita dalla possibilità per i contratti collettivi di specificare delle retribuzioni che non sono incluse nel calcolo del TFR, specifica questa che deve essere espressa, chiara ed univoca, come asserito dalla Giurisprudenza maggioritaria.

Quanto disposto dall’articolo in questione consente, pertanto, di ritenere che gli importi versati per i premi di anzianità per i 25 e 30 anni di lavoro debbano essere inseriti nel computo del TFR, come asserisce la stessa Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda i dipendenti degli Istituti di Credito, pertanto, la deroga all’inserimento dei premi di anzianità nel calcolo del TFR dovrebbe risultare dall’art. 65 del C.C.N.L., che disciplina il computo del TFR. Tale articolo si compone di tre parti, una prima in cui elenca le retribuzioni inserite nel calcolo del TFR per le aree professionali dalla 1° alla 3° e per i quadri direttivi dal 1° al 2° livello. Una seconda parte indica le retribuzioni tenute in considerazione per i quadri direttivi di 3° e 4° livello ed infine una terza parte di chiusura, la quale disciplina espressamente le retribuzioni che non sono utilizzate nel calcolo del TFR, ovvero le retribuzioni occasionali e quelle erogate a titolo di rimborso spese. La specifica in tale ultimo comma delle retribuzioni espressamente escluse dal calcolo del TFR, consente di dichiarare che l’indicazione effettuata in precedenza abbia natura esclusivamente esemplificativa, mentre la parte dispositiva è racchiusa nell’ultimo comma dell’articolo indicato.

L’esame di tale articolo, pertanto, consente di ritenere che alla luce della menzionata normativa ai lavoratori spetti il diritto a veder inserito nel calcolo del TFR anche gli importi ottenuti a titolo di premio di anzianità.

 

Finalmente anche i Giudici del Tribunale Civile di Roma Sez. Lavoro riconoscono la natura retributiva del cd.“premio fedeltà”.

“…Ne consegue che l'emolumento in questione, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo, ed essendo, pertanto, rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa, possiede i requisiti di dipendenza dal rapporto stesso e di non occasionalità richiesti dall'art. 2120 c.c. per il computo dello stesso nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto”; “Il premio fedeltà costituisce dunque una voce retributiva e non una somma corrisposta a titolo occasionale anche se scadenzata sul lungo periodo.”  (Cfr. Cass. Civile, sez. lav., 18 agosto 2004, n.16171; Cass. Civile, sez. lav., 25 ottobre 2003 n.16060; Cass. Civile, sez. lav., 5 febbraio 2003, n.1693; Cass. Civile, sez. lav., 2 agosto 2002, n.11607; Cfr. Trib. Lav. Roma Sent. 10769/06; Decreto Ingiuntivo del 20.12.2006 N.RG 253750/’06; Trib. Lav. Roma sentenza n. 5114 del 18.3.2008; Giudice Dott. Nunziata del Tribunale Civile di Roma sez. Lavoro con sentenza del 30.10.2007).

Ne deriva che il premio “fedeltà”, previsto a favore del lavoratore dipendente al compimento di un certo numero di anni di servizio, deve essere dal datore di lavoro calcolato ai fini della determinazione dell’accantonamento del TFR.

Pertanto, il detto premio, presentando i requisiti della non eccezionalità e della ricorrenza, non rientra nelle previsioni dell’art.48,comma2, t.u.i.r.( emolumenti soggetti a ridotta tassazione).

Ne consegue che tale emolumento deve considerarsi parte del reddito imponibile: l’art.2120 c.c., infatti, prevede che, nella determinazione del TFR , vadano computate tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale .L’aggiornamento della quota accantonata dovrà essere richiesta dal lavoratore entro cinque anni dall’erogazione del TFR.

 


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Gennaio Marzo 2009