STATUTO DEL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA
REGOLAMENTO ELETTORALE
CRONISTORIA DI TUTTO QUANTO PUBBLICATO SUI VARI VOLANTINI SUSSEGUITESI NEL CORSO DEI MESI, CON RAGGUAGLI CIRCA LE INIZIATIVE INTRAPRESE, RIFLESSIONI, LETTERE FIRMATE DA PARTE DEGLI ASSOCIATI.

 

STATUTO DEL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA



TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO- DURATA - STRUTTURA

Art. 1 - Fonti  Istitutive,  denominazione,  forma giuridica e struttura

1. In riferimento al Decreto Legislativo n.124 del 21 aprile 1993 ed in attuazione degli Accordi Aziendali del 30 luglio 1998, del 12 febbraio 1999, il  Fondo di Previdenza  per il  Personale della Banca di Roma, persona giuridica risultante dall' unificazione del "Fondo di Previdenza per il  Personale  del Banco di Santo  Spirito"  D.P.R. n.537 del 23.04 1952) e del "Fondo Pensione per il Personale del Banco di  Roma (D.P.R .n.759 del 17.05.1951), assume la denominazione di  "Fondo Pensione   per  il   Personale  della  Banca  di  Roma "  e viene          disciplinato dal presente Statuto che modifica,  sostituendolo ad ogni effetto,  quello approvato con D.M. del 25.07.1994.

2. Fatta salva la piena continuità del fondo di cui al comma 1, il fondo stesso si  articola  in  due  gestioni  contabilmente e  patrimonialmente separate:  

a) la  Gestione a Prestazione  Definita, disciplinata dal successivo  Titolo III; 

b) la  Gestione a  Contribuzione  Definita, disciplinata dal  successivo Titolo IV.

3. Per i dipendenti in servizio all'entrata in vigore del presente Statuto, che alla  data del  31.12.1997 risultino  già  iscritti al  fondo  di  cui la  comma 1, la prestazione  previdenziale  complessiva si articola in       due quote distinte, di cui una  a carico della Gestione a prestazione Definita  e l' altra  a  carico  della  Gestione a  Contribuzione  Definita. Per i lavoratori  iscritti dopo il 31.12.97, la  prestazione  previdenziale è a totale carico della Gestione a Contribuzione Definita.

 

Art. 2 - Definizioni

Per  brevità di  espressione, nel seguito sono state adottate le seguenti convenzioni:

a) è denominato "Fondo" il fondo di cui al comma 1 dell'art. 1;

b) è denominata "Banca" la Banca di Roma;

c) sono  denominati  "Iscritti" i dipendenti della  Banca in capo ai quali siano versati contributi al Fondo;

d) sono  denominati  "Partecipanti" gli  iscritti  ed  i titolari di  pensione diretta;

e) sono denominate "Fonti Istitutive" sia le Parti contraenti - Banca ed Organizzazioni  Sindacali  firmatarie - sia  gli  Accordi  ed  i  Contratti Collettivi  aziendali  in  tema di trattamento pensionistico complementa re;

f) è  denominata "AGO"  l' Assicurazione  Generale  Obbligatoria  per l'Invalidità, la Vecchiaia ed i Superstiti;

g) è denominato "TFR" il Trattamento di Fine Rapporto.

 

Art. 3 - Scopo

Il Fondo  ha  lo scopo esclusivo di  assicurare  prestazioni  a carattere previdenziale, in forma sia di rendita che di  capitale, complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.

 

Art. 4 - Sede e durata

1. La sede del Fondo è in Roma.

2. La durata del  Fondo  è  stabilita al  31.12.2100  e deve  intendersi automaticamente  prorogata  in  caso  di  proroga  della durata della    Banca  nei modi  di  legge, salvo  scioglimento e liquidazione  ai  sensi delle  disposizioni  di  legge  tempo  per  tempo  vigenti e del presente Statuto.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, e nel rispetto  del le procedure di cui all' art.47  della L. 428/90 e degli Accordi di cate  goria, non costituiscono cause di scioglimento  del Fondo le eventuali  operazioni  societarie che dovessero comportare il superamento della personalità giuridica della Banca.

 

 

 

TITOLO II - ORGANI SOCIALI

 

 

Art. 5 - Organi del Fondo

 

Sono organi del Fondo:

- l'assemblea dei partecipanti;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei Revisori.

 

Art. 6 - Assemblea 

 

1. L'Assemblea del Fondo è composta dai Partecipanti.

2. Le  deliberazioni assunte dall' Assemblea dei  Partecipanti, prese  in conformità  della  legge  e  del  presente  Statuto, obbligano  tutti  i  partecipanti anche assenti.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ed in via straordinaria.

 

Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea

 

1. L'Assemblea  dei  partecipanti  si  riunisce  in seduta  ordinaria per:

a) approvare  il  bilancio  annuale, entro sei  mesi  dalla chiusura dello  esercizio;

b) eleggere i membri  Consiglieri di  Amministrazione e i componenti il Collegio  dei  Revisori  secondo  quanto  stabilito  rispettivamente  dai successivi artt. 12 e 18;

c) deliberare  sull' azione di  responsabilità  degli  Amministratori e dei Revisori e sulla loro eventuale revoca;

d) deliberare  su  ogni  altra  questione  sottoposta  al  suo esame dal  Consiglio di Amministrazione.

2. L' Assemblea dei partecipanti si riunisce in seduta straordinaria per deliberare in materia di:

a) modifiche dello Statuto;

b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative  modalità e nomina dei liquidatori.

 

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea 

 

1. L'Assemblea  dei  Partecipanti è convocata a  cura  del  Presidente del Consiglio di amministrazione, su  conforme deliberazione del  Consiglio stesso, oppure  su  richiesta del Consiglio di Amministrazio  ne della Banca, oppure su domanda nominativa di almeno un decimo dei partecipanti.

2. La convocazione dell' Assemblea avviene con avviso da pubblicare sulla  Gazzetta Ufficiale  almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.

3. Nell' avviso di  convocazione dell' assemblea  va  indicato  anche  il giorno  per  la  seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. In caso di  convocazione dell' Assemblea  straordinaria, l' avviso di cui al secondo comma dovrà contenere l' indicazione  delle  date e dei luoghi stabiliti per la votazione ed i quesiti sui quali i Partecipanti  sono chiamati  a  pronunciarsi; per  le  modalità  delle  votazione  e  per  le  operazioni   di  scrutinio,  si  seguono  le  disposizioni   indicate   nel  regolamento elettorale di cui in appendice.

 

Art. 9 - Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni

 

1. L' Assemblea  ordinaria  è  validamente   costituita  in   prima convocazione  con  la  presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi, ed  in  seconda  convocazione  qualunque  sia  il numero degli intervenuti.

2. L' Assemblea  ordinaria  delibera  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza assoluta degli intervenuti all'Assemblea stessa.

3. L'assemblea  straordinaria  è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli  aventi diritto a parteciparvi e delibera per  referendum  con  il  voto  favorevole  della   metà  più  uno  degli intervenuti.

4. In  deroga  a  quanto  stabilito  nel   comma  precedente,  per  le deliberazioni dell'Assemblea  straordinaria  comportanti lo scioglimento o  la  messa  in  liquidazione  del  Fondo  e  per  la  destinazione  del patrimonio eventualmente  residuale  dopo  la  completa  soddisfazione  di tutti gli obblighi  ed  oneri  assunti, occorre  il  voto  favorevole di almeno tre  quarti egli aventi diritto.

 

Art. 10 - Presidenza dell'Assemblea

 

1. L' Assemblea  dei  partecipanti è presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio di  Amministrazione o  da  chi  ne fa le veci. Il Presidente dell' Assemblea designa, tra i presenti, un segretario sempre  che  non  sia richiesta  l' assistenza  di  un  notaio e di eventuali  scrutatori; verifica  la regolare costituzione dell'Assemblea e regola la discussione e le votazioni.

2. I  verbali dell' Assemblea  sono  sottoscritti  dal  Presidente, dal  segretario, e, ove  siano  stati  designati, dagli  scrutatori. Le  copie e gli  estratti  dei  verbali, certificati  dal  Presidente  del  Consiglio  di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

 

Art. 11 - Direttore del Fondo

 

1. La Banca indica la persona, in  possesso dei requisiti di onorabilità  e professionalità di cui  all'art. 4 del  D.M. 211/97, che deve ricoprire la  carica  di  Direttore  del  Fondo;  tale  nomina  deve  ricevere  il  gradimento di almeno 10 membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il  Direttore del Fondo provvede alla gestione corrente ed è il capo dell'esecutivo. In tale  veste  esegue  le  deliberazioni  del  Consiglio di Amministrazione ed esercita inoltre ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.

3. Il Direttore  assume  l' incarico di  Responsabile del  Fondo ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera  c)  del D.Lgs. 124/93 e , come tale, ha il compito  di  tenere  i rapporti  con  la  Commissione  di  Vigilanza  sui Fondi  pensione  provvedendo  a  tutti  gli  adempimenti  previsti dalla normativa  in  vigore  e  dandone  tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore è presente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'assistenza di altro personale del Fondo.

 

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione 

 

1. Il  Consiglio  di Amministrazione è  composto da quattordici membri, dei quali  metà  nominati  dal Consiglio di Amministrazione della Banca, metà  eletti  dall'Assemblea dei  Partecipanti. Nell'ambito dei Consiglieri di  origine  elettiva, è  prevista   la  presenza di  sei  Consiglieri  scelti esclusivamente  nell'ambito  degli  Iscritti  al Fondo ed un Consigliere  titolare  di  pensione  diretta. Per  la  nomina  dei  membri  di  origine  elettive si procede con le modalità previste nel Regolamento elettorale di cui in appendice.

2. I membri  del  Consiglio devono  possedere i requisiti di onorabilità previsti  dall' art. 4, comma 1  del  D.M. n. 211/97  nonché  quelli  di professionalità  previsti  dall' art. 4  comma  2 del medesimo Decreto; almeno il  50%  di essi  devono possedere la professionalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 4, comma 2 salvo che il Fondo affidi la totalità  delle  risorse alla gestione di soggetti esterni, nel qual caso i requisiti di  professionalità  in  parola devono sussistere per almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

3. I  Consiglieri  durano  in  carica  tre  anni e  non  sono  rieleggibili consecutivamente  per  più  di tre mandati, computando a tal fine sia il mandato   di  Consigliere    sia   quello  di   Revisore.  Essi   decadono automaticamente se, nel  corso  del  loro  mandato, vengono meni i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del predetto D.M. 211/97.

4. Le funzioni di Consigliere sono svolte a titolo gratuito.

 

Art. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

 

Il Consiglio svolge un ruolo di indirizzo della gestione ed è investito di tutti  i  poteri  per  l'ordinaria  e  la  straordinaria amministrazione del   Fondo, salvo quanto per legge e per Statuto è riservato all'Assemblea dei Partecipanti.

 

Art. 14 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione e              rappresentanza legale

 

1. Il   Consiglio   nomina,  con  effetto  per  tutta  la  sua  durata,  il    Presidente,  scelto  tra  i  Consiglieri   designati    dal   Consiglio  di Amministrazione  della  Banca, e il  Vice  Presidente, scelto  tra  i  consiglieri   eletti   dall'  Assemblea   dei   Partecipanti. In  caso  di  cessazione  dalla   carica  del  Presidente o del  Vice  Presidente,  il Consiglio procede alla sostitu- zione entro il termine  di  trenta giorni.

2. Al Presidente e, in caso  di  assenza o di impedimento dello stesso, al  Vice  Presidente  spetta  la  rappresentanza  legale  del  Fondo  in  giudizio e di  fronte a  terzi; in  caso  di  assenza o  di impedimento di entrambi  la  rappresentanza  spetta  al  Consigliere  più anziano nella carica e, a parità di anzianità, da più anziano per età.

 

Art. 15 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

 

1. Il  Consiglio è  convocato  dal Presidente (o, in mancanza, dal Vice Presidente)  almeno  due  volte all' anno ed ogni  qualvolta  lo  ritenga necessario o  ne  sia  avanzata   richiesta  da  almeno 5  Membri  del  Consiglio stesso o dal Collegio dei Revisori.

2. L' avviso  di  convocazione  indicante il luogo, il giorno, l' ora della  seduta e l'ordine del giorno, va recapitato con lettera raccomandata o con  telegramma ai  Consiglieri  ed  ai  Revisori  almeno  cinque giorni prima della riunione.

3. In  caso  di  urgenza  la  convocazione  può  essere  fatta per le vie  brevi.

4. Alle riunioni del Consiglio assistono, oltre al Collegio dei Revisori e al  Direttore  del  Fondo,  eventuali  consulenti  esterni  su  invito  del   Consiglio.

 

Art. 16 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

 

1. Il  Consiglio è  presieduto dal  Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente, ovvero in mancanza di  entrambi, dal Consigliere più anziano nella carica e, a parità di anzianità, dal più anziano di età.

2. Per  la  validità  delle  deliberazioni  del  Consiglio  è  necessaria  la presenza si almeno dieci membri.

3. La  deliberazione  va  assunta a maggioranza dei voti dei presenti; a parità,  prevale  il  voto  del   Presidente  del  Consiglio  o  di  chi  lo sostituisce; è comunque  necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio  per  le  proposte  di scioglimento e di liquidazione del Fondo   per  le  deliberazioni  concernenti   le  proposte  di  modifica  dello Statuto, ad  eccezione  di quelle concernenti l' assetto contributivo e delle prestazioni di ciascuna gestione, che restano riservate esclusiva mente  alle  fonti   istitutive.  E'  richiesta,  altresì,  la  maggioranza   di  almeno  dieci componenti il Consiglio per le deliberazioni  concernenti  quanto  previsto  dal  successivo  art. 34   in  materia  di  elaborazioni dei piani triennali e  di  compravendite di complessi immobiliari, nonché quanto previsto dai  successivi artt. 34 e 48  in  materia di affidamento della gestione delle risorse a soggetti gestori esterni.

4. Le  deliberazioni   concernenti  il  progetto  di  Bilancio di esercizio, inviato  per  conoscenza  ai  competenti  organi  della  Banca,  vanno sottoposte  direttamente  all' Assemblea  dei   partecipanti ;  quelle  inerenti le proposte  di scioglimento e di liquidazione del Fondo vanno sottoposte  all' approvazione  del  Consiglio di  Amministrazione della Banca.

5. Le  deliberazioni  sono  trascritte  in  apposito  libro  dei  verbali  e sottoscritte dal Presidente alle riunioni e dal Segretario.

6. Le  copie e gli  estratti  dei  verbali  certificati conformi fanno  piena prova.

 

Art. 17 - Cessazione dalla funzione di consigliere

 

1. Qualora uno o più Consiglieri  cessino dalle funzioni  per qualsiasi motivo durante il corso del mandato:

a) se  trattasi di membro nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, quest' ultima procede alla relativa sostituzione;

b) se  trattasi  di  membro  elettivo, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione  dei   Consiglieri  di  origine  elettiva,  provvederà   alla  cooptazione  si  uno  dei  supplenti  appartenente  alla  lista  che  ha riportato il maggior numero di voti, nei rispetto di quanto previsto dall' art. 12;

c) il  Consigliere nominato in sostituzione ai sensi delle lettere a) e b) dura in  carica  fino alla data in cui sarebbe cessato dalle funzioni il Consigliere sostituto.

2. Qualora, durante  il medesimo mandato consiliare, si renda necessa ria  ai  sensi  della  precedente  lettera b)  una cooptazione successiva alla terza, viene contestualmente indetta l' Assemblea dei Partecipanti per   il   rinnovo   della   componente    elettiva    del   Consiglio   di Amministrazione che, insieme con la rinnovata componente  di nomina  della Banca, assume il mandato consiliare per il triennio in corso.

3. E' facoltà del  Consiglio di  Amministrazione  della  Banca revocare in  qualsiasi momento i Consiglieri di propria nomina.

 

Art. 18 - Collegio dei Revisori

 

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 4 membri effettivi.

2. Devono inoltre essere nominati 2 Revisori supplenti.

3. I Revisori vengono individuati come segue:

a) 2 effettivi, tra i quali 1 con  funzioni di  Presidente, ed 1 supplente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca;

b) 2  effettivi  ed  1  supplente  vengono  eletti, tra  il  personale  della  Banca  in  servizio  ed   il  personale   titolare  di  pensione   diretta  del Fondo, dalla Assemblea dei Partecipanti.

4. I  Revisori  devono  essere  in  possesso dei requisiti di onorabilità e  di  professionalità  richiesti  dall' art.  4  del  D.M. n. 211/97  e non devono  versare  in  situazioni  di  incompatibilità  di  cui  all' art. 8 del D.M. 703/96.

5. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti al registro dei re- visori contabili istituito presso il Ministro di Grazia e Giustizia.

6. I   Revisori   durano  in  carica   tre  anni  e  non  sono  rieleggibili consecutivamente per più di  tre  mandati, computando a tal  fine  sia il  mandato  dei Revisori sia quello di Consigliere.

7. Il venir  meno dei  requisiti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dalla carica.

8. Le  funzioni  di  Revisore   non  sono   retribuite  se  ricoperte  da dipendenti  della  Banca  ovvero  da  titolari  di  pensione diretta del Fondo.

 

Art. 19 - Sostituzione dei Revisori

 

1. Il Revisore che cessi  dalla  carica  per qualsiasi  motivo è sostituito per  il  periodo   residuo  dal  supplente   designato  ovvero   eletto, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 18 comma 3.

2. Qualora  la  procedura  di  sostituzione  interessi, anche  in   tempi  distinti nell' arco dello  stesso  triennio, 2 Revisori  di  origine elettiva, si procede ad indire nuove elezioni.

 

Art. 20 - Decadenza dalle cariche di Consigliere e di Revisore

 

Per  la decadenza  dalle  cariche di  Consigliere e Revisore valgono le cause  previste  dalla  legge. Inoltre,  per  la  componente  di  origine elettiva, costituisce  causa  di  decadenza  la  cessazione del  rapporto di  lavoro  con la Banca.

 

Art. 21 - Elezioni dei Consiglieri e dei Revisori in rappresentanza dei Partecipanti

 

Per  l' elezione  dei   Consiglieri e dei Revisori  in  rappresentanza  dei Partecipanti si applicano le norme previste nel Regolamento elettorale di cui in appendice.

 

Art. 22 - Rapporti amministrativi con la Banca 

 

1. La  Banca mette a  disposizione  del  Fondo il personale  necessario al suo funzionamento.

2. L' organizzazione  e  la  gestione  del  suddetto personale si ispira a criteri di efficienza e di economicità.

3. Gli  oneri  connessi   al   trattamento  economico  del   personale vengono  sostenuti dalla Banca. Altresì, sono a carico della Banca le spese  di  ordinaria   amministrazione  e  quelle  correlate al  corrente  funzionamento  del Fondo, sulla base di un' pposita previsione annuale di spese da concordare con la Banca medesima.

 

TITOLO III - GESTIONE SEPARATA A PRESTAZIONE DEFINITA

 

Art. 23 - Scopo

 

La gestione eroga prestazioni definite in forma di rendita.

 

Art. 24 - Iscritti

 

Sono iscritti alla gestione i dipendenti in servizio, già  iscritti al  Fondo alla data del 31.12.1997.

 

Art. 25 - Risorse

 

Le risorse a disposizione della Gestione sono:

a) il patrimonio in essere alla data del 31.12.1997;

b) i contributi di cui all' art. 26;

c) i rendimenti delle attività patrimoniali possedute;

d) qualsiasi  altra  entrata, direttamente  o  indirettamente  finalizzata a realizzare lo scopo della gestione.

 

Art. 26 - Contribuzione

 

Salva   eventuale  diversa  misura  successivamente  concordata  dalle Fonti Istitutive, in conformità  alla  Fonte Istitutiva del 12 febbraio 99, è prevista, a partire dall' 1.1.98, la  contribuzione a carico della Banca nella misura del  5,70%  della  retribuzione imponibile ai fini dell' AGO, tempo per tempo goduta dagli iscritti.

 

Art. 27 - Prestazioni

 

Sono a carico  della  Gestione  le  prestazioni dirette ed ai superstiti in godimento  alla  data  del   31.12.1997   nonché  quelle  spettanti  al personale  di  cui  all' art. 57. Sono altresì a carico  della  Gestione  le pensioni dirette ed ai superstiti di cui ai successivi artt. 28, 29 e 30.

 

Art. 28 - Pensioni dirette: misura dei trattamenti di quiescenza e di invalidità

 

1. Successivamente  alla  entrata  in  vigore  del  presente  Statuto, le pensioni  dirette  sono  liquidate  con  le  modalità di cui ai commi che seguono.

2. L' importo-base  delle  pensioni  dirette  è  calcolato  mediante  la seguente tabella  di  scaglioni di  retribuzione annua di riferimento e di corrispondenti  percentuali  da  applicare  per  ogni  anno  di anzianità retributiva, entro il li- mite di 40 anni.

 

Scaglioni

Percentuali

Da 0 a L. 60.188.000

0.6 %

Da L. 60.188.000 a 

L.80.050.040

0.046%

Da L.80.050.040 a L. 99.912 080

0.0388%

Da L. 99.912.080 a L. 114.357.200

0.0316%

Oltre

0.0258%

 

 

3. La  retribuzione annua di riferimento è quella di godimento alla data del  31.12,1997  con  esclusione  delle  voci  extracontrattuali  aventi carattere  di  discontinuità  e  degli   emolumenti   aventi  carattere  di discontinuità, quali  i  compensi  per  lavoro straordinario, le diarie, le indennità per turni, ecc... L' anzianità  contributiva  è  quella  maturata alla data del 31.12.1997.

4. Per le  frazioni di anno, le  percentuali  di  cui  alla tabella precedente sono  ridotte  di   tanti   dodicesimi  quanti  sono  i  mesi  necessari  a completare l'anno. Le frazioni di mese sono da computare come mese intero.

5. Per  i  lavoratori  con  contratto  a tempo  parziale, nei  limiti  della durata del  medesimo  contratto, le predette  percentuali  sono  ridotte in misura proporzionale al minor orario settimanale prestato, mentre la retribuzione annua di riferimento è quella prevista per il tempo pieno.

6. L' importo-base  calcolato  con le modalità di cui ai commi dal 2 al 5, è rivalutato onde  consentire  il  reintegro dell' inflazione intervenuta nel  periodo  dal  31.12.1997  fino  alla  liquidazione  del  trattamento pensionistico. A tal  fine, è  fatto riferimento all' indice  del  costo  della vita  tempo  per  tempo  utilizzato  per  indicizzare le pensioni a carico dell'AGO.

 

Art. 29 - Pensioni dirette: requisiti di accesso  

 

1. Trattamento di  quiescenza  spetta  all' iscritto, cessato dal  servizio, in possesso dei requisiti  per l'accesso all'analogo trattamento a carico dell' AGO  e  con   la   decorrenza   dello  stesso,  a  condizione  che sussistano almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo.

2. Ove  sia  riconosciuta, ai  fini del trattamento di quiescenza a carico dell' AGO, la  condizione di lavoratore  non  vedente, il periodo minimo di iscrizione e di contribuzione è ridotto di un terzo.

3. La  pensione  di invalidità spetta nel caso in cui  lo stato invalidante, che determina la cessazione dal servizio, non preesista all' iscrizione al Fondo e risulti  dalla concessione di analoghe prestazioni erogate dall' AGO.

4. La  pensione  di   invalidità  deve  essere  richiesta al Fondo entro 6 mesi   dalla   risoluzione   del   rapporto   di   lavoro   ed   è  revocata contestualmente all' analoga prestazione a carico dell' AGO.

 

Art. 30 - Pensione ai superstiti: indirette e di reversibilità  

 

1. La   pensione  ai  superstiti  spetta  ai  beneficiari   individuati  dalle norme tempo per tempo in vigore nell' AGO.

2. Il Fondo corrisponde pensioni ai superstiti:

a) in caso di morte del titolare di pensione diretta;

b) in caso di morte dell' iscritto;

c) in  caso  di   morte  dell' ex  iscritto  che  vanti  almeno 15  anni  di iscrizione  e  contribuzione al Fondo e che sia in attesa di maturare gli ulteriori requisiti di cui al comma 1 dell' art. 29. 

In ogni caso, la pensione ai  superstiti spetta  in  presenza  dei  requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell' AGO.

3. Le  pensioni  ai  superstiti  sono  calcolate  in  base  alle  seguenti percentuali della  pensione che, a prescindere  dai  requisiti di  accesso di cui all' art. 29, sarebbe  spettata  ai danti  causa di cui alle lettere b) e c)  del  comma  2, ovvero  dalla  pensione  già   percepita  dal dante causa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2:

a) 60% per il coniuge;

b) 60% per ciascun figlio;

c) 60% per ciascun genitore;

d) 60% per ciascun fratello celibe o sorella nubile.

4. La  percentuale  di cui alla  lettera c) del comma 3  è  subordinata alla assenza  del  coniuge e dei figli, nonché  alla condizione che il genitore risulti  a  carico del  dante  causa. La  percentuale  di cui alla lettera d) è  subordinata  all' ulteriore  assenza  di  genitori  a carico, nonché alla condizione che il fratello, o sorella, risulti a carico del dante causa.

5. La somma delle pensioni ai superstiti  non può, in alcun caso, essere superiore alla  pensione virtualmente  spettante al dante causa, ovvero già percepita dal medesimo.

6. La   pensione  ai  superstiti  è  calcolata  sulla  base  di un' anzianità contributiva  di  15  anni nel caso che il dante causa vanti un' anzianità inferiore.

 

Art. 31 - Adeguamento 

 

L' adeguamento  annuale delle pensioni  di  cui all' art. 27 e successivi è  effettuata  il 1°  gennaio  di  ogni  anno  in  base  alla variazione dell' indice  del costo della vita, di  cui al  comma 6  dell' art. 28, intervenuta  nell' anno precedente.

 

Art. 32 - Trasferimento al altro fondo di riscatto  

 

1. Ove  cessi  dal   rapporto  di  lavoro  con  la  Banca, senza  aver maturato i requisiti  di  cui  all' art. 29, l' iscritto  deve  optare  per una delle seguenti alternative:

a) può chiedere la liquidazione del montante contributivo risultante dal sottoconto  individuale del Conto Speciale appostato nel bilancio dell' esercizio 1997, ulteriormente  capitalizzato al tasso di interesse legale, entro il  limite  massimo del  tasso  di rendimento della Gestione, per il periodo  compreso  tra  l' 1.1.1998  e  la  cessazione  del rapporto di lavoro;

b) può chiedere  il  trasferimento  del  medesimo  montante  ad  altro fondo pensione cui gli ecceda in relazione alla nuova attività lavorativa oppure ad un fondo pensione aperto;

c) nel caso  possa  vantare  un periodo di iscrizione e contribuzione al Fondo  non  inferiore  a 15  anni, può  attendere  la  maturazione degli ulteriori requisiti di accesso di cui all' art. 29.

 

Art. 33 - Anticipazioni o prestiti  

 

A   valere   sulla   Gestione,  il   Fondo   non   concede   prestiti   né anticipazioni.

 

Art. 34 - Gestione delle risorse

 

1. Nell' ambito  della  gestione  delle  risorse, il  Fondo  persegue  l' obiettivo del costante equilibrio tecnico attuariale, anche attraverso il conseguimento di adeguati livelli di rendimento.

2. Compito  del  Consiglio  è  l' elaborazione  di   piani  triennali   di investimenti  e  disinvestimenti, finalizzati,  tra  l' altro, al   graduale smobilizzo del patrimonio immobiliare. Ciò in coerenza con l' obiettivo di  rendere  omogenea  la  natura  delle  obbligazioni  con  quella  dei proventi   della   presente   gestione,  con   quelle  di   conseguire  un rendimento   adeguato  per  il  mantenimento  dell' equilibrio  tecnico attuariale e con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

3. Proprio  al   fine  di   conseguire  i   predetti   adeguati   livelli  di rendimento, il Consiglio di  Amministrazione  effettua una valutazione degli  impegni  e  delle  disponibilità della  presente gestione e, dati i profili  di  rendimento / rischio  attesi  e  il  grado  di   professionalità necessario  per  garantire  un'efficiente gestione delle risorse, valuta la convenienza di avvalersi  della  struttura  interna e/o di soggetti gestori esterni specializzati nei vari rami di attività.

4. In particolare, per quanto attiene alle disponibilità finanziarie, onde consentire  l' allocazione  più   idonea   tra  le  possibili  alternative  di investimento   mobiliare,  il   Consiglio   valuta  la  convenienza   della gestione  diretta o indiretta, attraverso  soggetti gestori esterni abilitati, fermo quanto previsto dal successivo art. 48 comma 7; analogamente, per quanto attiene al patrimonio  immobiliare, al fine di conseguire  una  redditività  adeguata  ai  livelli di mercato, il Consiglio valuta  l'opportunità  di  avvalersi  di  operatori del settore, ovvero del proprio  personale, sia  con  riferimento  alla  gestione  corrente  degli immobili  (comprese  le  pertinenti  attività  amministrative  e contabili) sia   con   riferimento  all' individuazione   di  opportunità  di  mercato nell' ambito  delle  operazioni di acquisto / vendita.  

5. Le valutazioni e le scelte del Consiglio concernenti la gestione delle risorse devono  tener conto, ove  possibile, degli obiettivi di cui all'art. 48 comma 2.

6. Nella  realizzazione degli indirizzi strategici previsti, il Consiglio può avvalersi di consulenti e operatori specializzati esterni.

TITOLO IV - GESTIONE SEPARATA A CONTRIBUZIONE  DEFINITA

 

Art. 35 - Scopo

 

La gestione eroga prestazioni a contribuzione definita in forma sia

di rendita che di capitale.

 

Art. 36 - Iscritti

 

1. Sono iscritti alla Gestione i medesimi  dipendenti di cui all'art. 24. 2.  Hanno facoltà di iscriversi alla Gestione: 

a) i  dipendenti  che, all'entrata  in  vigore del presente Statuto, non risultino iscritti ad altro fondo pensione per il personale della Banca   e che vantino periodi di occupazione anteriori al 28.04.1993; 

b) i dipendenti  che  non  vantino  periodi di occupazione anteriori al 28.04.1993.

3. Nel caso di specifici accordi sottoscritti tra le aziende componenti  il Gruppo bancario Bancaroma (così come individuato ai sensi e per gli   effetti  degli   artt . 23  e  64  del   D.Lgs.  n . 385/1993)  e   le Organizzazioni  Sindacali  Aziendali, possono, inoltre, iscriversi  alla Gestione i dipendenti delle medesime aziende. Tali accordi  devono essere sottoposti, previa  verifica  della  compatibilità  con  le norme statuarie, all'esame del  Consiglio  di  Amministrazione del Fondo, il quale   propone   le   conseguenti  modifiche   statuarie  da  portare all'attenzione dell'Assemblea per la necessaria approvazione.

4. La facoltà di cui ai commi 2 e 3 è esercitata, senza limiti di tempo, mediante  presentazione  di  apposita  domanda secondo lo schema predisposto dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

5. L' iscrizione  decorre  dal  1°  giorno  del  mese   successivo. Su specifica   richiesta   pervenuta   nei  tre  mesi successivi alla data di  entrata in vigore del presente Statuto, l'iscrizione decorre:

- dall' 1.1.1998,  per i dipendenti  assunti  antecedentemente  a  tale data;

- dalla data di assunzione, per i dipendenti  assunti  successivamente  all' 1.1.1998, ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente  Statuto. Tale  disposizione  si  applica  anche ai dipendenti assunti   con  contratto  di   formazione  e  lavoro, fermo   restando, comunque, il limite di cui al punto precedente.

In  caso  di  richiesta  pervenuta entro il primo anno di servizio, per i dipendenti assunti  successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente Statuto, l'iscrizione decorre dalla data di assunzione.

Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.

6. La  domanda  di  iscrizione  è  accolta   previa  sottoscrizione  del verbale  di  consegna  di  una  copia  del  presente  Statuto  e  di  una sintetica scheda informativa che illustri le finalità e le caratteristiche del Fondo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- struttura della contribuzione;

- natura e modalità di calcolo delle prestazioni; 

- condizioni di accesso alle medesime prestazioni;

- criteri generali per la gestione delle risorse, di cui all'art. 48;

- analisi dei rendimenti ottenuti nei  5  anni che precedono l'iscrizione.

 

Art. 37 - Esclusione dell' iscrizione

 

L' iscrizione  al  Fondo  non  è  consentita  agli assunti con contratto a tempo determinato o, comunque, in via temporanea.

 

Art. 38 - Risorse

 

Le risorse a disposizione della Gestione sono:

- i contributi di cui all'art. 39;

- i rendimento delle attività patrimoniali possedute;

- qualsiasi  altra  entrata, direttamente  o  indirettamente  finalizzata a realizzare lo scopo della gestione.

 

Art. 39 - Contribuzione

 

1. Salve  eventuali  diverse  misure successivamente concordate dalle Fonti  Istitutive, in  conformità  alla  Fonte  Istitutiva  del  12  febbraio 1999, sono previste le contribuzioni di cui ai commi successivi;

2. A far tempo dall'anno 2000, in capo  agli  iscritti di cui al comma 1 dell'art. 36 contribuiscono:

a) la Banca, nella  misura  del  2%  della  retribuzione imponibile ai fini dell' AGO;

b) gli iscritti medesimi conferendo:

- il 2% della retribuzione di cui alla precedente lettera a);

- una quota dell'accantonamento annuo al fondo per il TFR compresa tra 0 e 4 punti.

Limitatamente  all' anno 2000, la Banca è inoltre tenuta al versamento di un contributo straordinario pari al 2% delle retribuzioni imponibili ai fini   dell' AGO   relativi   agli  anni  1998  e  1999, mentre  la   quota dell' accantonamento annuo al fondo per il TFR, di cui alla lettera b), può  essere  aumentata  fino  a  6,91  punti  mediante  comunicazione scritta  da  inviare alla Banca, e per conoscenza al Fondo, entro il 30 novembre   del   medesimo   anno.  La  contribuzione   versata   dai dipendenti  negli  anni  1998  e  1999, in base all'obbligo contributivo previsto   dallo  Statuto  approvato  con  D.M.  del  25.07.1994,  è accreditata alla Gestione a Contribuzione Definita.

3. A far tempo dall'anno 2000, in capo agli iscritti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 36 contribuiscono:

a) la Banca, nella misura del 2% della retribuzione assunta come base per la determinazione dell'accantonamento annuo al fondo TFR;

b) gli iscritti medesimi, conferendo:

- un  contributo  entro  i  limiti  imposti  dalle  previsioni di deducibilità fiscale tempo per tempo vigenti;

- una  quota  dell' accantonamento  annuo  al  fondo  per il  TFR non inferiore a 2 punti.

Limitatamente  all' anno  2000, la  contribuzione di cui alla lettera a) è aumentata  fino  ad  un  massimo  del 6%  in relazione alla richiesta di antergazione  della  data  di  iscrizione  al  Fondo  di  cui  al comma 5 dell'art. 36.

4. A far tempo dall'anno 2000, in capo agli iscritti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 36 contribuiscono:

a) la Banca, nella misura del 2% della retribuzione assunta come base per la determinazione dell'accantonamento annuo al fondo per il TFR;

b) gli iscritti medesimi, conferendo:

- un  contributo  entro  i  limiti  imposti  dalle  previsioni di deducibilità fiscale tempo per tempo vigenti;

- l' intero  accantonamento  annuo  al  fondo  per il TFR, al netto della quota  dovuta  all' INPS e di ogni  altro  prelievo  che venga disposto  per legge dopo l'entrata in vigore  del presente Statuto.

Limitatamente all'anno 2000, la  contribuzione  di  cui alla lettera a) è aumentata fino ad un massimo del  4%  in  relazione  alla  richiesta di antergazione  della  data  di  iscrizione  al Fondo di  cui al  comma 5 dell'art. 36.

5. I contributi entro i limiti di deducibilità  fiscale  di  cui alle lettere b) dei  commi  3 e 4  sono  comunicati  annualmente  dagli  iscritti  alla  Banca, e per conoscenza al Fondo, entro il 30 novembre. Così anche la quota dell'accantonamento  annuo  al  fondo  per  il  TFR di cui alle lettere b) dei commi 2 e 3. Le  misure  comunicate hanno  decorrenza dall'anno successivo. In  mancanza  di  comunicazione, si  presumono confermate le misure comunicate in precedenza.

 

Art. 40 - Posizioni individuali

 

1. In capo a ciascun iscritto è istituita una posizione individuale gestita con   le   modalità   proprie   della   capitalizzazione.  Alle  posizioni individuali  affluiscono  i  contributi  di  cui  all' art. 39  e  i  rendimenti derivanti  dalla  gestione  delle  risorse; alle  medesime  posizioni sono imputate le anticipazioni  di cui all' art. 41, i trasferimenti ed i riscatti di cui all' art. 43.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Fondo provvede a comunicare, a ciascun  iscritto, la  posizione  individuale  maturata  al  31  dicembre dell'anno presedente, così articolata:

- contributo a carico della Banca;

- contributo a carico dell'iscritto;

- quote degli accantonamenti annui al fondo per il TFR versati al Fondo;

- rendimenti maturati.

 

Art. 41 - Anticipazioni e prestiti  

 

1. Il  Fondo  non  concede  anticipazioni  né prestiti, al di fuori delle previsioni di cui al successivo comma.

2. L' iscritto  da  almeno  otto  anni può chiedere un'anticipazione in capitale, nel limite del 50%, della posizione individuale maturata, per le  finalità  di  cui  al  comma  4  dell' art. 7  del  D.Lgs. 124/1993  e successive integrazioni e modificazioni. La posizione individuale può essere ricostituita secondo piani di reintegro approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Art. 42 - Decesso dell' iscritto

 

1. In caso di morte dell' iscritto, la posizione individuale di cui all' art. 40 è riscattata dal coniuge ovvero, in mancanza, dai figli ovvero, dai genitori se già viventi a carico dell' iscritto medesimo.

2. In assenza dei soggetti di cui al comma 1, salvo diverse disposizioni dell' iscritto, la posizione resta acquisita al Fondo.

3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso di morte dell' ex iscritto che abbia optato per la lettera c) del comma 1 dell' art. 43.

 

Art. 43 - Trasferimenti ad altro fondo e riscatti

 

1. Ove cessi dal rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti di recesso di cui all' art. 46. l' iscritto deve optare per una delle seguenti alternative: 

a) può chiedere il riscatto della posizione individuale;

b) può chiedere  il  trasferimento  della  posizione individuale ad altro fondo  pensione  cui   egli  acceda  in   relazione  alla  nuova  attività lavorativa, oppure ad un fondo pensione aperto;

c) può chiedere il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, in assenza di contribuzione.

Nel  caso  sia  scelta  l' alternativa  di  cui  alla  lettera c), la posizione individuale è  aggiornata  con  i soli rendimenti derivanti dalla gestione delle  risorse  ed è successivamente  riscattabile o trasferibile ad altro fondo pensione.

2. L' opzione di cui al comma 1 è esercitata  mediante comunicazione da  inviare  al   Fondo  entro  sessanta  giorni  dalla  cessazione  del rapporto di lavoro.

3. Il Fondo provvede al trasferimento di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero  al  riscatto  di cui alla lettera a), nel termine massimo di sei mesi decorrenti dal  giorno  in  cui perviene la comunicazione di cui al medesimo comma.

4. In  assenza  della  comunicazione  di  cui  al  comma 1, si  presume prescelta  l' alternativa di cui alla lettera a) del medesimo comma, e la posizione  individuale è liquidata  entro otto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

5. In  costanza  di  rapporto  di  lavoro, gli  iscritti  hanno  facoltà  di trasferire la posizione individuale presso altro fondo pensione, purché siano trascorsi almeno cinque anni di permanenza nel Fondo.

 

Art. 44 - Trasferimenti da altri fondi.

 

Agli  iscritti  che, successivamente all' entrata in  vigore  del presenta Statuto, trasferiscano  alla  gestione  la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare, viene figurativamente riconosciuto un periodo di iscrizione e contribuzione  al  Fondo  pari a quello effettivamente maturato presso la menzionata forma.

 

Art. 45 - Prestazioni.

 

1. Le  prestazioni  pensionistiche  sono  erogate   mediante  una o più primarie  compagnie  di  assicurazione, con  le  quali  il  Fondo stipula apposite convenzioni, secondo i seguenti criteri:

a) tenendo  conto  delle  leggi,  regolamenti  e disposizioni che, tempo per tempo, disciplinino cogentemente la materia;

b) salvaguardando al meglio la convenienza degli iscritti;

c) fornendo  agli  iscritti  la  maggior  gamma  di  opzioni possibili, con particolare riguardo al tasso tecnico ed alle condizioni di reversibilità. Rispetto  a  queste  ultime  le  convenzioni   dovranno  prevedere   la reversibilità della rendita a favore dei beneficiari  che  saranno indicati dall'iscritto al conseguimento della prestazione.

2. Può  essere  chiesta  la  liquidazione  in  capitale  della   prestazione pensionistica nella misura massima prevista dalle  disposizioni di legge  tempo per tempo vigenti. All'entrata in vigore del presente Statuto, il capitale non può superare il 50% della posizione individuale maturata.

 

Art. 46 - Requisiti di accesso.

 

La prestazione spetta nel caso in cui, cessato il rapporto di lavoro, risulti compiuta un'età di non più di 10 anni inferiore a quella richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'AGO e siano vantabili almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione al fondo.

 

Art. 47 - Invalidità e premorienza.

 

1. La Gestione può offrire la copertura dei rischi di invalidità e morte mediante  convenzioni  stipulate  con   primarie   compagnie   di assicurazione.

2. I premi pagati per ciscun iscritto, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, sono finanziati mediante una quota della contribuzione a carico degli iscritti medesimi. 

3.La quota della contribuzione complessiva, di cui al comma 2, non concorre  alla  determinazione  della  posizione  individuale  di   cui all'art.40.

 

Art. 48 - Gestione delle risorse.

 

1. Le disponibilità della Gestione attinente al presente titolo sono investite nelle attività previste dall' art. 3 del DM 703/96 e nei limiti di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

2. Per la gestione delle risorse il Fondo stipula convenzioni con i soggetti  gestori  abilitati,  scelti  in  base  ad elementi  di  solidità, affidabilità, andamento dei rendimenti in rapporto alle tipologie di investimento ed avendo riguardo a gli obiettivi di:

- diversificazione degli investimenti;

- efficiente gestione del portafoglio;

- diversificazione dei rischi;

- contenimento dei costi;

- massimizzazione dei rendimenti netti.

3. Al fine  di  garantire  la  necessaria  trasparenza della procedura di scelta dei gestori, il Consiglio di Amministrazione stabilisce parametri oggettivi  e  confrontabili,  coerenti  con  gli  obiettivi di cui al comma precedente, da  utilizzare  per  la  selezione  dei soggetti gestori a cui richiedere le offerti contrattuali.

4. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i fattori qualitativi e quantitativi, coerenti  anch'essi con gli  obiettivi  di cui al comma 2, da utilizzare per la scelta dei gestori con i quali stipulare le convenzioni e quindi, controllare l'attività degli stessi.

5. Nella convenzione devono essere espressamente previste:

- la durata della convenzione;

- le modalità di controllo dei risultati ottenuti dal Gestore, prevedendo i periodi ed i relativi indici di riferimento;

- la  definizione  del  portafoglio  di  riferimento e  le  modalità con cui potrà essere modificato;

- le  apposite  clausole  di  recesso  nel  caso  in  cui  il  Consiglio  di Amministrazione  valuti  insoddisfacente  l'andamento  dei  rendimenti, misurato da specifici indici, ovvero l'affidabilità del gestore.

6. Il  Consiglio  di  Amministrazione  verifica  i  risultati  della  gestione mediante  parametri  oggettivi  e  confrontabili   adottati  secondo  le istruzioni emanate dalla commissione di Vigilanza.

7. A parità di condizioni offerte dai soggetti gestori, vengono preferiti quelli appartenenti al Gruppo Bancaroma.

 

Art. 49 - Banca depositaria.

 

Le funzioni di Banca depositaria sono attribuite alla Banca di Roma SpA che praticherà condizioni concorrenziali rispetto ad altri primari istituti di credito.

 

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

Art. 50 - Cessazione dal servizio in caso di cessione di ramo di azienda

 

Fermo quanto previsto dall'art. 43, ove intervengano appositi accordi che  lo  consentano, agli  iscritti  interessati  da  cessazione di ramo di azienda, è  data  facoltà  di  mantenere  l' iscrizione  al  Fondo  alle condizioni previste dal presente Statuto.

 

Art. 51 - Sospensione del rapporto di lavoro

 

1. Nei  casi  di  sospensione  del  rapporto  di  lavoro senza diritto al trattamento economico, è sospesa la contribuzione di cui agli artt. 26 e 39.  Parimenti, il  periodo  di  sospensione  non  vale  ai  fini  della maturazione dell'anzianità contributiva.

2. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1, previa  intesa tra la Banca e l'iscritto, proseguono:

- la contribuzione a carico della Banca secondo le aliquote di cui agli artt. 26 e alle lettere a) dei commi 1,2 e 3 dell'art. 39;

- la contribuzione a carico  dell'iscritto  secondo  le  aliquote di cui al primo punto delle lettere b) dei commi 1,2 e 3 del medesimo art. 39; Entrambe   le  contribuzioni   sono  commisurate   al  trattamento economico spettante all'iscritto medesimo in base al CCNL del Settore del Credito tempo per tempo vigente.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, previo consenso dell'eventuale nuovo datore di lavoro, prosegue anche la contribuzione di cui al secondo punto delle lettere b) dei commi 1.2 e 3 dell'art. 39.

4. All'atto della cessazione della sospensione del rapporto di lavoro senza rientro alle dipendenze della Banca, si applica quanto disposto dall'art. 32.

 

Art. 52 - Decorrenza delle prestazioni pensionistiche

 

Le prestazioni a carico della Gestione a Prestazione Definita e della Gestione a Contribuzione Definita decorrono - maturati i requisiti di cui agli artt. 29 e 46 - dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.  

 

Art. 53 - Divieto di cessione delle prestazioni pensionistiche

 

Le  prestazioni  erogate dal  Fondo hanno carattere alimentare e non possono essere cedute, né alienate, né vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo, salvo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

 

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI CONTABILI

 

 

Art. 54 - Sistema Contabile

 

1. La  contabilità  del  Fondo  è  tenuta  separatamente  per  le  due Gestioni  di  cui  all'art.1, sulla base di un Regolamento di Contabilità del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.

2. In materia  di  valore  del  patrimonio e della redditività, di scritture contabili,  di  prospetto  patrimoniale,  di   rendiconto  annuo  e  di determinazione delle posizioni individuali di cui all'art. 40, si applicano le  istruzioni   emanate,  tempo  per  tempo,  dalla  Commissione  di Vigilanza sui Fondi Pensione ai sensi dell'art. 17, comma 2. lettera g) del D.Lgs. 124/93.

 

Art. 55 - Bilancio

 

1. Il  Bilancio  del  Fondo è costituito  da  due sezioni comprendenti i rendiconti annuali ed i prospetti  patrimoniali  relativi alle due Gestioni di cui all'art. 1.

2. Al 31 dicembre di ogni anno si chiude la contabilità del Fondo ed il Consiglio di Amministrazione provvede alla  redazione del progetto di Bilancio e di apposita Relazione.

3. Il Bilancio, una volta sottoposto al Collegio dei Revisori, lo correda di  una   relazione,  viene  presentato   all' Assemblea  per  la  relativa approvazione, entro  il 30  giugno dell' anno successivo a quello cui si riferisce, ed inoltrato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

 

Art. 56 - Verifiche tecnico atturiali

 

Ad  intervalli  non  superiori  a  tre anni si procede, a cura dell'attuario designato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, alla stesura di una Relazione tecnico-attuariale riguardante la Gestione a Prestazione Definita di cui all'art. 1. 

 

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Art. 57 - Personale cessato anteriormente al presente Statuto che accede al pensionamento dopo il 31.12.1997 

 

Nel  rispetto  dei  medesimi  requisiti  di  accesso  di cui all'art. 29, nei confronti del personale cessato dal servizio anteriormente all'entrata in vigore  del  presente   Statuto, continuano  a  trovare  applicazione  le modalità di calcolo  della prestazione previste dallo Statuto del Fondo di Previdenza  per il  Personale della Banca di Roma, approvato con D.M. del 25.7.1994.

 

Art. 58 - Sospensione della perequazione per il quinquennio 1999 - 2003

 

1. L' adeguamento  di  cui  all'art. 31  è  sospeso  per  il  quinquennio  1999 - 2003.

2. Per lo stesso periodo, resta escluso l'adeguamento delle pensioni in attesa di liquidazione ai sensi della lettera b) dell'art. 47  dello  Statuto del  Fondo  di  Previdenza  per  il  Personale  della  Banca  di  Roma, approvato con D.M. del 25.7.1994 (pensioni differite).

3. E' fatto salvo l'adeguamento di cui al comma 6 dell'art. 28.

 

Art. 59 - Cartolarizzazione del TFR per gli anni 1999 - 2002

 

1. Limitatamente all'anno 1999 e ai  tre  anni  successivi, ove  previsto da contratti e accordi aziendali intervenuti dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, con le modalità disciplinate dal D.Lgs. 299/1999 è consentita  la  trasformazione  in  titoli  dei contributi di cui al secondo punto delle lettere b) dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 39.

2. A decorrere dall'anno 2000, l'attribuzione dei titoli al Fondo può riguardare, in alternativa  al  solo  accantonamento  annuale  di   cui al comma 1, un  importo  corrispondente  all'ammontare  del  TFR  già accantonato  negli  anni  precedenti, purché compresi nel quadriennio indicato al comma 1.

 

Art. 60 - Prima verifica tecnico-attuariale

 

La prima delle verifiche  di  cui all'art. 56 è effettuata  con  riferimento alla data del 31.12.2000 ed i risultati  della  medesima  sono portati a conoscenza delle Fonti Istitutive, a cura del Fondo.

 

Art. 61 - Prestiti in essere

 

I  prestiti  contratti  dagli  Iscritti  a  norma  del  precedente  Statuto seguiranno al piano di ammortamento stabilito.

 

Art. 62 - Decorrenza dello Statuto

 

1. Il  presente  Statuto  entra  in  vigore  a  far  tempo  dalla  data  di approvazione dello stesso da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.

2. Le  relative  disposizioni  hanno  decorrenza dalla stessa data, salva esplicita, diversa previsione per singola disposizione.

 

Art. 63 - Adeguamento dello Statuto 

 

1. In  caso  di   nuove   norme,  previste  dalle  Fonti  Istitutive  dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria iscrivendo all'ordine del giorno le necessarie modifiche statuarie.

2. Entro  60  giorni, il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione provvede  ad  informare la  Commissione  di  Vigilanza per la relativa approvazione.

3. Le variazioni contributive disposte dalle Fonti Istitutive concernenti la tabella di cui all'art. 28 comma 2 sono comunque immediatamente operative, senza necessità di variazioni statuarie.

4. Le Fonti Istitutive possono stabilire  di  sottoporre al normale iter procedurale previsto per le modifiche  statuarie quanto disposto nei precedenti commi 3 e 4 del presente articolo.

 

Art. 64 - Scioglimento e liquidazione del Fondo

 

1. Il Fondo è sciolto ed è messo in liquidazione in caso di eventi che ne rendano impossibile lo scopo ovvero i l funzionamento.

2. Il  Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di  segnalare  tempestivamente  alle Fonti Istitutive, nonché  alla Commissione di Vigilanza sui  Fondi  Pensione, tutti gli elementi che lasciano  presumere la  necessità dello scioglimento di cui sopra.

3. Ove  non  intervengano  specifiche  intese, trascorsi   tre  mesi, il Consiglio  di  Amministrazione convoca   l' Assemblea Straordinaria, proponendo la liquidazione del Fondo.

4. In caso di liquidazione, l'Assemblea  Straordinaria  procede  agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni dei diritti dei  pensionati, degli  iscritti  e  degli  altri  aventi  diritto, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ELETTORALE  

 

Art. 1 - ConvocazioneIl Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, o in sua assenza il Vice Presidente, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto convoca l'Assemblea dei Partecipanti (iscritti e titolari di pensione diretta), fissando i luoghi e le date in cui la medesima deve svolgersi e tenendo conto, a tal fine, di eventuali motivi di urgenza.Nel caso di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche social, la data fissata per la prima convocazione deve precedere di almeno 40 giorni la scadenza del mandato; quella per la seconda di almeno 15 giorni la scadenza stessa.

Art. 2 - Costituzione dei seggi elettorali

Presso la Direzione Centrale è costituito un Seggio elettorale centrale; presso ciascuna Sede o Filiale o raggruppamenti di Filiale (di volta in volta da definire sulla base dell'assetto organizzativo della Banca) sono costituiti Seggi periferici.Ciascun seggio è composto da un minimo di 5 membri effettivi - che eleggono fra loro un Presidente ed un Vice Presidente - e 3 supplenti. I componenti di ciascun seggio sono preventivamente designati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo come segue:- 3 componenti, di cui 2 effettivi ed 1 supplente, su segnalazione dei Consiglieri designati dalla Banca;- 3 componenti, di cui 2 effettivi ed 1 supplente, su segnalazione dei Consiglieri appartenenti al personale iscritto al Fondo;- 2 componenti, di cui 1 effettivo ed 1 supplente, su segnalazione del Consigliere titolare di pensione diretta.E' facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo aumentare il numero dei componenti del seggio in relazione alle esigenze elettorali, ferma restando la proporzionalità della composizione di cui al comma precedente. In caso di assenza o di impedimento, che si verifichi anche dopo la costituzione del seggio stesso, di un membro effettivo, gli subentrerà il supplente dello stesso gruppo di designazione o, in mancanza di questi, il supplente designato da uno dei restanti gruppi.

Art. 3 - Operazioni e modalità di votazione

Le  operazioni  di  voto  si  svolgono  presso  i seggi elettorali ai sensi dell'art. 2; hanno inizio  alle ore 9 del primo giorno di questi fissati; si interrompono alle ore 18 e si riprendono alle ore 9 del giorno successivo; hanno termine alle ore 18 dell'ultimo dei giorni fissati, salvo che siano presentati a tale ora nella sala di votazione partecipanti che non abbiano ancora votato, nel qual caso le operazioni stesse vengono protratte finché i presenti abbiano votato.L'espressione di voto potrà avvenire come appresso indicato:1) presso i seggi elettorali periferici, costituiti  nelle unità operative della Banca, individuate da apposito elenco;2) per corrispondenza, limitatamente agli iscritti  in  servizio all'estero o presso filiali interessate al voto per corrispondenza; ai pensionati titolari di pensione diretta, residenti  all'estero  o  in Comuni ove non sia stato costituito alcun seggio elettorale.Sono esclusi dal voto i titolari di pensione diretta e di reversibilità e gli aventi diritto al pensionamento differito.Il diritto di voto va esercitato di persona utilizzando l'apposita scheda in busta chiusa recante  all'esterno  il  cognome  ed  il  nome del votante e facoltativamente la filiale di appartenenza, per raccomandata a mezzo di servizio postale statale  indirizzata al  seggio  elettorale centrale od alla casella postale che verrà preventivamente segnalata. Non saranno prese in considerazione le espressioni di voto pervenute oltre le ore 18 dell'ultimo giorno fissato per la votazione.Limitatamente ai partecipanti all'estero o al personale in servizio presso filiale ove non è costituito il seggio, possono essere rimesse buste di più votanti racchiuse in un unico plico inviato, sempre per raccomandata, a mezzo servizio postale statale.Il  voto  è  segreto  e  va  espresso  mediante  schede  appositamente predisposte e recanti la sigla di almeno uno dei componenti il Seggio elettorale  centrale;  le  schede  devono  comprendere  tutte  le  liste presentate.Il  voto  è  valido  ed  attribuito  alla  relativa  lista  anche  nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi candidati riportati nella lista stessa.Il voto non è attribuibile a nessuna lista se la scheda:- presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;- riporta contrassegni su più liste;- non reca alcun segno (scheda bianca).Il Consiglio di Amministrazione del Fondo stabilisce di volta in volta, dandone adeguata pubblicità, eventuali ulteriori modalità per l'esercizio del voto.

Art. 4 Liste elettorali 

Per l'elezione alla carica di Consigliere in rappresentanza dei Partecipanti vengono presentate liste elettorali predisposte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali presenti in Banca, ovvero predisposte e sottoscritte da almeno un trentesimo dei Partecipanti.Le liste devono essere fatte pervenire, a cura dei presentatori, al Seggio elettorale centrale entro la data e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.Potranno essere validamente votate soltanto le liste che siano state convalidate dal Seggio elettorale centrale.Ciascuna lista per l'elezione alla carica di Consigliere è composta da un numero di candidati pari a sei Consiglieri effettivi più tre supplenti appartenenti esclusivamente al personale iscritto al Fondo e da un numero di candidati pari a un Consigliere effettivo più due supplenti appartenenti alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo. Nell'ambito della lista, i supplenti dovranno essere specificatamente indicati.Ciascuna lista per l'elezione alla carica di Revisore è composta da non più di due candidati alla carica di Revisore effettivo ed un candidato alla carica di Revisore supplente.Ciascun  candidato,  sia  alla  carica  di  Consigliere  sia  a  quella  di Revisore, non può figurare in più di una lista concorrente.Ciascun Partecipante può sottoscrivere e votare una sola lista.Non sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, ad un quarto mandato alla carica di Consigliere o di Revisore, coloro che abbiano già ricoperto la carica per tre mandati consecutivi.  

Art. 5 - Seggi elettorali

I seggi elettorali periferici, chiusa la votazione, procedono alle operazioni di scrutinio secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.Il Seggio elettorale centrale, dopo aver raccolto il materiale elettorale, ivi compreso quello pervenuto tramite il servizio postale e dagli altri seggi, e dopo averne verificata l'integrità, procede allo spoglio delle schede per corrispondenza, al riepilogo complessivo delle votazioni e proclama eletti Consiglieri effettivi e Revisori effettivi i componenti le rispettive liste che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità dei voti, si procede al successivo ballottaggio.Sono nulle le schede che presentano segni di riconoscimento o sulle quali sono indicati preferenze per più liste o per più nominativi di liste diverse.Delle operazioni e dei risultati della votazione viene redatto verbale che, firmato   dai   componenti   del   seggio   centrale,   è   trasmesso all'Amministrazione del Fondo, insieme ai plichi sigillati contenenti le schede che saranno conservate per un periodo di 90 giorni. 

Norma transitoria

Il Consiglio di Amministrazione del  Fondo, non  appena  conseguita l'approvazione  del  nuovo  Statuto  da  parte  della  Commissione di vigilanza sui Fondi pensione, indice l'Assemblea dei Partecipanti per il rinnovo degli Organi collegiali secondo quanto stabilito dalle norme statuarie   e   dal   presente   Regolamento,  dandone   immediata comunicazione al Comitato di cui al comma successivo.Al fine di rendere quanto più immediata possibile la nomina dei suddetti nuovi Organi collegiali secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 124/93, le Fonti  Istitutive  stabiliscono - in  via  transitoria,  limitatamente  allo svolgimento   di   tali   prime   elezioni  e   non   appena   conseguita l'approvazione del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea - di costituire un apposito Comitato a cui è demandato il compito di predisporre, organizzare e gestire l'intera procedura elettorale, dalla costituzione dei Seggi e designazione dei relativi componenti sino alla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione del Fondo, dei nominativi eletti, per il conseguente insediamento dei nuovi Organi collegiali. Detto Comitato è composto da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli Accordi del 12 febbraio 1999 e del 14 dicembre 1999 e da un ugual numero di membri designati dalla Banca.

 

CRONISTORIA DI TUTTO QUANTO PUBBLICATO SUI VARI VOLANTINI SUSSEGUITESI NEL CORSO DEI MESI, CON RAGGUAGLI CIRCA LE INIZIATIVE INTRAPRESE, RIFLESSIONI, LETTERE FIRMATE DA PARTE DEGLI ASSOCIATI.

 

FONDI   PENSIONE

Ex Banco di Roma ed ex Banco di Santo Spirito.

         Assemblea ordinaria degli iscritti 2^ convocazione, 1 Febbraio u.s. ore 17,30.

Ordine del giorno:

  1. Presentazione del progetto di bilancio contabile al 31 Dicembre 1997; relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; deliberazioni relative.

  2. Sanzioni amministrative tributarie; deliberazioni ex art. 11 e 6 DLGS. 18.12.1997 n.472.

  3. Comunicazioni in merito al bilancio tecnico/attuariale al Dicembre 1997.

Una prima votazione su una mozione presentata da colleghi di Torino, che chiedeva di sospendere come da statuto l' approvazione del bilancio in mancanza del benestare dell' azienda, (art. 45 dello statuto*) determinava una contrapposizione.

Ore 21: n. 3642 votanti non verificati - A favore della sospensione n. 1575 votanti per deleghe verificate; astenuti n.2 verificati; contrari n. 2065 votanti per deleghe non verificati.

SI  PROSEGUIVA

Una seconda votazione per il primo punto dell' ordine del giorno si concludeva così:

Ore 23 n. 3721 votanti - A favore dell' approvazione del bilancio senza il benestare n.2393  votanti per deleghe; contro n. 1328 votanti per deleghe.

Su richiesta di un collega l' assemblea viene sospesa a data da destinarsi, senza più discutere gli altri punti all' ordine del giorno.

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* ART. 45 - Bilancio e calcolo delle riserve tecniche.

Al 31.12 di ogni anno si chiude la contabilità del fondo ed il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio del Fondo stesso che, dopo essere stato revisionato dal Collegio Sindacale ed aver ricevuto il benestare da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, deve essere presentato all' assemblea degli iscritti per l' approvazione, da inserirsi entro il primo semestre. Viene quindi trasmesso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale...

LETTERE  DI  NOSTRI  ASSOCIATI     

  Assemblea Fondo Pensioni 01.02.1999

Sono arrivato all' albergo dove si svolgeva l' assemblea per il fondo pensioni e presentatomi alla segreteria ho presentato le mie deleghe all' incaricato che aveva dietro le sue spalle una lettera che coincideva con l' iniziale del mio nome. Mentre gli allungavo il pacchetto dei fogli mi chiedevo come avrebbe fatto a svolgere il controllo della bontà delle deleghe, quanto avrei dovuto aspettare. Niente di tutto ciò, sono state contate e basta. Nessun controllo e in un attimo mi è stata consegnata la ricevuta per le votazioni. Anche agli altri tavoli avveniva la stessa cosa per tutti. Non trovate assurdo ed irregolare questo comportamento? 

                                                                                                                   Lettera firmata

Assemblea  Fondo Pensioni 01.02.1999

Sono andato con un mio amico all' assemblea con l' intenzione di capire un po' meglio quello che stava accadendo. Entrambi avevamo trenta deleghe. La discussione si è fatta subito accesa dopo la presentazione della mozione del collega di Torino che richiedeva il rispetto delle regole. Io ed il mio amico, anche per il fatto di avere delle deleghe e quindi un impegno per altre persone, abbiamo, sin dalle prime battute della discussione ,deciso che il rispetto dello statuto era l' unica garanzia per noi semplici iscritti. La discussione si prolungava oltremodo ed il mio amico è dovuto andar via. Ho trovato molto ingiusto il fatto che il Presidente abbia permesso che il conto dei voti fosse svolto solo per quelli che votavano a favore del collega di Torino,  e che per gli astenuti e per i contrari si effettuasse il conteggio per differenza delle deleghe presentate all' inizio dell' assemblea. In questo modo le trenta deleghe del mio amico, oramai assente, sono state conteggiate contro la sua volontà e contro il suo parere.     

                                                                                                                   Lettera firmata

(dal volantino del Febbraio 1999)    

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Ex Banco di Roma - Banco di Santo Spirito

Accordo sul Fondo Pensioni del 12/02/1999

    Dal quadro riepilogativo allegato all'accordo in questione, si evidenzia immediatamente che, per gli aventi diritto al fondo, la Banca di Roma contribuisce nella misura del 5,70% dal 01/01/1998 + il 2% dal 01/01/1999 per un totale del 7,70%. Finalmente una cosa buona, ho pensato! Leggendo però attentamente i vari punti dell'accordo, il pensiero positivo si è disciolto per lasciare posto alla confusione. La cosa che ho ben chiara è che a partire dal 01/01/1999 la pensione viene definita "mista" ovvero: per i versamenti effettuati prima dell'accordo abbiamo la denominazione prestazione definita; per i versamenti a partire dal presente accordo, abbiamo la definizione contribuzione definita. Come si evince dalla pagina 3, ovvero per la prestazione definita, la Banca di Roma contribuirà dal 01/01/1998 nella misura del 5,70%. Per la contribuzione definita invece a pag. 4, la Banca contribuirà nella misura del 2%. Poiché a partire dal 01/01/1999 avremmo solamente una pensione a contribuzione definita dove è previsto, appunto, un contributo del solo 2% da parte della Banca, mi sorge un dubbio: il 5,70% lo salutiamo al 31/12/1998???????

                                                                                                                            Lettera firmata

(dal volantino del Marzo 1999)

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(ex B.R. ed ex B.S.S.)

 

    L' articolo 18 dell' accordo di concentrazione del 18.06.1992 tra il Banco di Santo Spirito ed il Banco di Roma prevede che "il personale di nuova assunzione sarà iscritto nel Fondo Pensioni operante alla data di concentrazione". Per puro caso sono venuto in possesso di una copia dell' Accordo del 12.02.1999. Come mai la possibilità di inserimento per i "neo assunti" viene aperta soltanto dal 01.01.1998?

                                                                                                                              

                                                                                                                            Lettera firmata

(dal volantino dell' Aprile 1999)

   

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Fondo ex Banca di Roma - Banco di Santo Spirito

 

    Seguo con attenzione l'argomento Fondo pensioni, perché gli avvenimenti poco rassicuranti che sono avvenuti ultimamente non mi lasciano tranquillo. Credo che la salvaguardia del fondo sia garanzia per il mio futuro da pensionato.

    Nell'ennesimo accordo del 12.02.1999 sembrava, come scritto, che da lì ad un mese avremmo potuto discutere delle nuove norme che garantiranno tutto e tutti.

    Ad oggi, sono passati mesi, non ho saputo più nulla, evidentemente l'elaborazione è risultata complessa.        Dal momento che si tratta di modificare lo statuto vorrei fare delle proposte:

 

  1. Perché non portare a due i pensionati eleggibili nel consiglio dal momento che il Fondo diventerà chiuso e quindi presto ci saranno più pensionati che lavoratori in servizio?

  2. L'Azienda nell'indicare il Presidente e i Consiglieri di sua spettanza, come previsto, dovrebbe designare solo iscritti al Fondo; questo garantirebbe almeno un interesse diretto.

  3. Le case di proprietà del Fondo devono essere affittate agli iscritti (da Statuto) e, solo solo dopo il rifiuto di questi, andare al libero mercato.

    Spero di essere stato utile, ringrazio dell'attenzione.

 

                                                                                                     Lettera firmata

(dal volantino del Giugno 1999)

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Fondo ex Banca di Roma - Banco di Santo Spirito

 

    Ci segnalano di una iniziativa di colleghi che stanno raccogliendo firme in calce ad una lettera indirizzata all'Organo di Vigilanza dei fondi pensione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

    Nella lettera si chiede un intervento del Ministero a garanzia del rispetto delle norme statutarie; vedi approvazione del bilancio del '97 effettuata senza il benestare della Banca come previsto dallo statuto, mancato rilascio del verbale d'assemblea a chi ne ha fatto richiesta (sei mesi fa), rinnovo delle cariche elettive ormai scaduto da due anni.

    Finalmente meno parole e più fatti.

 

                                                                                                     Lettera firmata

(dal volantino Luglio-Agosto 1999)

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F O N D I    I M M O R A L I

 

 

Fondo ex Banco di Roma - Banco di Santo Spirito.

 

    Il 22 di Settembre c'è stata l'assemblea per l'approvazione del bilancio 1998. Anche quest'anno senza il benestare della banca, al contrario di quanto prevede lo statuto in vigore.

    Io sono uno di quelli che a febbraio di quest'anno, in occasione della discussione del bilancio 1997, aveva raccolto, insieme ad altri, circa 1000 deleghe per esternare un dissenso diffuso tra i colleghi e i pensionati sul modo di gestire il fondo.

    Allora molti vennero a partecipare per dare una svolta a quel modo di gestire, grazie anche all'attesa che nei suoi "fogli" la vostra associazione aveva dato a quell'evento.

    Le attese erano tante: rinnovo delle cariche, trasparenze gestionali, come si "danno" gli appartamenti in affitto, i prestiti, l'applicazione dei canoni, il recupero delle morosità, la valutazione degli immobili (magari seguendo i parametri della camera di commercio) riportare al tavolo del consiglio solo colleghi iscritti al fondo e non personaggi che se il fondo va in malora non gliene può importare di meno.

    Bene, questa volta visto che le preannunciate svolte previste dagli ennesimi accordi ancora non sono avvenute, visto che la discussione dei soldi risparmiati dai colleghi avviene in stanze occulte ai più senza che si possa partecipare; si è ritenuto opportuno (invece di raccogliere deleghe) segnalare quanto accade con una lettera che i colleghi stanno sottoscrivendo, alla Commissione di Vigilanza del Ministero del Lavoro, affinché si ritorni alle regole decise dagli iscritti e alla più ampia trasparenza.

    Sicuramente divulgando bene questo tipo di assemblee, se ne favorirebbe la partecipazione senza che la vostra associazione diventi necessariamente cassa di risonanza dell'evento.

Per la cronaca il bilancio '98, senza l'approvazione della Banca, è stato votato con voti favorevoli per delega n. 1379 e contrari per delega n. 739.

    Un consiglio per la Presidenza del Fondo: se si affittano locali così costosi come le sale dell'Hotel Parco dei Principi si eviti di farlo in date coincidenti con partite di calcio di modo che non si "costringa gli eventuali interessati all'argomento a sostare la maggior parte del tempo in stanze attigue alla sala dell'assemblea per non perdere le prodezze dei beniamini della squadra del cuore, e rientrare solo al momento del voto.

    Sicuro di aver dato un contributo al dibattito ringrazio per l'attenzione.

 

                                                                                                     Lettera firmata

 

 

 

Sono stato presente all'Assemblea del Fondo Pensioni del 22.9.99 ed ho avuto la netta sensazione che il nostro Fondo sia stato messo "sotto sequestro". Da chi? È difficile dirlo poiché si aveva l'impressione di dibattersi nel silenzio assoluto di una stanza vuota: cioè parlare al muro (di gomma naturalmente).

    A ben riflettere ci troviamo in questa situazione. Il Consiglio del Fondo rinuncia, lo ha anche scritto sulla relazione di bilancio, a "governare" in merito alle trasformazioni necessaire e fa la parte del proverbiale pesce in barile. Però questo sembra un pesce contento e soddisfatto che espleta la sua eroica e disinteressata missione di amministratore senza averne i pieni poteri e a mandato scaduto. E in più sostiene che l'Assemblea degli iscritti non è il luogo per fare proposte.

    Dopo l'accordo del 12.2.99 che abbozza la riforma dello Statuto, stabilendo una prima intesa tra Sindacati e Azienda dopo anni di attesa, costatiamo un generale silenzio e l'estromissione di tutti i lavoratori partecipanti al fondo dal dibattito che li riguarda.

    Anche il 22.9.99 ci hanno preso in giro?

    Fanno bene quelli che dicono che è inutile fare qualsiasi tipo di protesta, per esempio:

sui requisiti dei componenti del Consiglio, sul regolamento delle affittanze, sul maggior spazio da dare ai pensionati che sono sempre di più, sulla quantificazione delle contribuzioni, sulle norme per la conservazione del patrimonio, sull'inserimento dei nuovi assunti, eccetera? Non sono sempre soldi "nostri" quelli del Fondo? Chi si farà carico di raccogliere le molte idee valide dei colleghi?

    Come al solito saremo chiamati "democraticamente" all'ultimo momento.

    Saluti a tutti.

 

                                                                                                     Lettera firmata

(dal volantino Settembre-Ottobre 1999)

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Fondi ex Banco di Roma - Banco di Santo Spirito.   

 

    Continua l' invio di segnalazioni alla Commissione di Vigilanza del Ministero in merito alle ultime assemblee che si sono svolte al di fuori del dettato dello statuto in vigore. Siamo in attesa di risposte.

    Per quanto riguarda il nuovo statuto ancora dibattuto fuori dal controllo dei "legittimi proprietari", i colleghi ed i pensionati che hanno con la loro partecipazione permesso l' esistenza del Fondo, rimangono in trepida attesa.    

    Rammentiamo come sia importante inserire alcuni punti nel nuovo statuto per il vecchio Fondo: regole di affittanza, regole di dismissioni di immobili, obbligo di iscrizione al vecchio Fondo per tutti gli eventuali rappresentanti eletti dai colleghi o indicati dall'Istituto, incremento dei rappresentanti pensionati.  

 

                                                                                                         Lettera firmata

 

Ci informano che altre associazioni di colleghi e pensionati di altre città hanno inviato segnalazioni alla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione del Ministero del Lavoro.

 

(dal volantino Novembre-Dicembre 1999)

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I N F O R M A T I V A    F O N D I

 

 

Fondo ex Banco di Roma - Banco di S. Spirito

    

    L'invio di segnalazioni alla Commissione di Vigilanza del Ministero in merito alle ultime assemblee che si sono svolte al di fuori del dettato dello statuto in vigore, ad oggi non hanno avuto alcuna risposta. Stiamo provvedendo ad inviare un sollecito.

    Restiamo in attesa di risposte come previsto dalla legge n. 241/1990, contrariamente di provvederà ad intervenire nelle sedi legali ed istituzionali opportune.

 

Modifiche allo statuto Fondo Pensioni ex BSS e ex BR

 

    Sono venuto casualmente in possesso di copia siglata di un "accordo" del 14.12.99 riguardante un nuovo statuto del Fondo Pensioni ex BSS-BR.

    Vorrei sapere: è ufficiale? Se si, perché nessuno dice niente ai legittimi aventi diritto?

 

                                                                                                        Lettera firmata

(dal volantino Gennaio-Febbraio 2000)

 

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Appartamenti Fondo Pensioni ex Banco di Roma - B.S.S.

Lettera indirizzata al Fondo pensioni e a noi per conoscenza.

    

    Il sottoscritto, con riferimento alla reiterata in data 15 Aprile 1996 domanda di permuta... richiede a codesto Fondo di esaminare le mie domande di permuta e trovare una soluzione idonea che tuteli i miei interessi di aderente al Fondo, bloccando eventuali iniziative di permuta di non aderenti che mi vedrebbero ancora una volta penalizzato... in attesa di Vostre comunicazioni in merito in difetto alle quali sarà mia cura ricorrere in ogni sede ritenuta opportuna per la tutela dei miei interessi di aderente al Fondo...

 

                                                                                                     Lettera firmata

(dal volantino Marzo 2000)

 

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Ex B.S.S. e B.d.R.                                        

   

    Dopo molto scrivere su questi fogli, mentre alcuni ricevono a casa una lettera datata febbraio con allegata la copia di una bozza di un nuovo statuto non discusso dagli iscritti al Fondo Pensioni, tantissimi altri ancora non hanno saputo nulla.

    Con stupore apprendiamo che in detta lettera non è menzionata alcuna convocazione di ASSEMBLEA STRAORDINARIA come previsto dal vigente statuto;

    Art. 20 - L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei votanti...

    Art. 61 - Per qualsiasi modificazione del presente statuto è necessaria la deliberazione in tal senso dell'assemblea straordinaria per "referendum", secondo le modalità di cui all'art. 20...

 

    È mai possibile procedere senza far partecipare gli iscritti alle decisioni di modifica?

 

        Attendiamo che la Commissione di Vigilanza dia un segnale moralmente ineccepibile ed alla vista di tutti.

    Ripristinare moralità, regole e partecipazione deve essere un impegno per tutti.

 

 

 

ULTIMA ORA - POSTA ELETTRONICA DEL 27.3.2000

È convocata per il giorno 18.04 p.v. l'Assemblea Ordinaria del Fondo Pensioni per la discussione del bilancio 1999.

 

(dal volantino Aprile 2000)

 

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Fondo Banca di Roma (ex B.R. ed ex B.S.S.)

 

    Il 18 aprile u.s. si è svolta l'Assemblea Ordinaria annuale per la discussione del bilancio 1999.

    Il bilancio, approvato con 1700 voti favorevoli e 1000 voti contrari (circa), tutti votanti per delega, anche quest'anno è stato presentato senza il benestare della Banca come previsto dallo Statuto.

    All'ordine del giorno non era prevista la voce "varie ed eventuali" e quindi non è stato possibile discutere del referendum indetto per modificare lo statuto.

    A seguito di questo impedimento il Presidente ed il Vicepresidente della nostra Associazione "Tre Giugno 1997" hanno presentato il seguente atto di diffida indirizzato ai Rappresentanti del Fondo, alle Fonti Istitutive (sindacati/banca) e per conoscenza alla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione:

 

 

(dal volantino del Maggio 2000)