Associazione Tre giugno 1997 - Consulenza legale gratuita Associazione di volontariato per la tutela della legalità nel lavoro Tel. 347 5245706. Fax: 06 630031 - Consulenza Legale Gratuita

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NOTIZIE GIURIDICHE (La Previdenza)

Il licenziamento per ammanco

(Cass. Civ. Sez. Lav., 6.4.2009, n. 8223 - Avv. Daniele Larussi)

In materia di licenziamento ed, in particolare, di licenziamento per giusta causa si segnala Lav. che, premessa la correttezza, logicità ed esaustività delle valutazioni circa l’ammanco di denaro operata dal Giudice di Appello, statuisce che la sollecitazione ad una diversa lettura introdotta dalla ricorrente delle stesse risultanze istruttorie o ad una diversa ricostruzione della concreta fattispecie non sono consentite in sede di legittimità (in questo senso ex plurimis Cass. n. 7972 del 30 marzo 2007; Cass. n. 828 del 16 gennaio 2007; Cass. n. 3881 del 22 febbraio 2006; Cass. n. 13071 dell'8 settembre 2003). In secondo luogo, Lav. precisa la necessarietà dell’accertamento in concreto della giusta causa e del profilo della proporzionalità tra licenziamento e fatti accertati, ritenendo altresì correttamente non rilevante la mancanza o la minima entità del danno patrimoniale derivato al datore di lavoro (cfr. Cass. n. 7224 del 2004; Cass. n. 6609 del 2003; Cass. n. 444 del 2003; Cass. n. 9576 del 2001).

 

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia


(Decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206 - Nota dell’Avv. Giuseppe Salvi)

Con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 18 dicembre 2009, n. 206, emanato in esecuzione del quinto comma dell’art. 55-septies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 a sua volta introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state stabilite le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.
Secondo il decreto ministeriale in oggetto, i lavoratori del settore pubblico devono essere reperibili tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Sono esclusi dell’obbligo di reperibilità i dipendenti la cui assenza sia dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita; ad infortuni sul lavoro; a malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; a stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità precedentemente riconosciuta. Sono, altresì, esclusi dall’obbligo di reperibilità anche i lavoratori nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.


In tema di responsabilità del promotore finanziario e dell'istituto di credito per acquisto di bond Argentini


(Tribunale Parma Sezione prima Civile, Sentenza del 5 giugno 2009, n. 650)

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.11.2007 (Omissis) ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, (Omissis) chiedendone, in via principale, la condanna in solido ex 31 comma 3 d.lgs 58/98 o ex art. 2049 c.c. col suo promotore finanziari (Omissis), al risarcimento dei danni da essa sofferti quantificati nell'importo di euro 20487,85 pari alla somma corrisposta a mezzo di tre assegni bancari al (Omissis), promotore finanziario della banca, per l'acquisto di prodotti finanziari (depfa Bank 25.2.2002; U.G.B 2003 e U.P.C. 2007) e dal (Omissis) indebitamente trattenuta. In via subordinata chiedeva l'annullamento del contratto ex artt 1439, 1394 e 1395 c.c. con conseguente condanna della banca alla restituzione della somma investita...

Cassazione: giornalista può 'rubare' fascicolo in tribunale. Ma solo temporaneamente

Il giornalista che sottrae temporanemente un fascicolo dal Tribunale per dimostrare l'inefficienza dei sistemi di sicurezza non commette reato. Parola di Cassazione. Quello che normalmente dovrebbe considerarsi un comportamento sanzionabile a norma dell'art. 351 del codice penale (Violazione della pubblica custodia di cose), non è applicabile se il fatto è compiuto con estrema rapidità. La decisione è della sesta sezione penale della Corte (sentenza n. 4699/2010) che nella motivazione chiarisce come non può configurare reato la condotta del giornalista che per scrivere un pezzo di cronaca, si introduca in un Tribunale e prelevi atti dagli armadietti per poi ricollocarli al loro posto dopo averli consultati. Si tratta secondo la Corte di una condotta che data la sua "assoluta immediatezza" (apertura, asportazione, uscita e rientro nel palazzo) non può ricondursi alla nozione di sottrazione. Mancherebbe in sostanza l'elemento oggettivo del reato giacché, spiega la Corte, nella fattispecie non vi sarebbe stata neppure quella "temporanea rimozione" che richiede quanto meno un apprezzabile mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità di chi lo sottrae. Nel caso esaminato dalla Corte una giornalista aveva scritto un articolo su un quotidiano locale dando conto del suo gesto per denunciare i disservizi della giustizia. Un fotografo aveva anche documentato l'accaduto.

(Data: 07/02/2010 12.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)


NOTIZIE UNICREDIT BANCA DI ROMA

FONDO PENSIONE EX CASSA DI RISPARMIO DI ROMA

I sindacati stipulano un accordo che a valere da dicembre 2009 permette di costituire uno zainetto a tutti i lavoratori ex cassa in servizio/esodo alla data, con esclusione dei pensionati (vedi ns sito).

Uno svuotamento di fatto del fondo e un tentativo di mandare a mare i molti iscritti che nulla percepiscono e che attendevano un’equa trasformazione di questo istituto con la speranza di ottenere un’integrazione alla loro pensione.

Questo istituto di garanzia per la vecchiaia, deficitario per i ritardi di trasformazione previsti dalla legge sui fondi pensione, aveva già permesso grandi risparmi alla gestione Geronzi.

Si conclude un atto infame di appropriazione dei risparmi dei lavoratori ex CRR a danno dei meno abbienti, ricordiamo che in assenza delle modifiche questo fondo eroga integrazioni solo a chi percepisce stipendi più alti.

Solo due domande:

* Con quali soldi Unicredit ha fatto l’accordo? (forse si pagano solo alcuni lavoratori ed altri no)

* Quanto ha risparmiato Unicredit non versando agli ex CRR dall’acquisizione di Capitalia il 2% previsto per tutti i dipendenti?

Proseguire il nostro intervento per tutti quelli per i quali non è previsto nulla è un obbligo.

FONDO PENSIONE BANCA DI ROMA

Sono stati messi in vendita gli immobili di uso abitativi di proprietà del fondo in ottemperanza dei dettati Covip , sicuramente una scelta discutibile che poteva godere di una solerzia più graduale.

Invitiamo tutti gli iscritti inquilini e non a segnalarci qualsiasi dubbio sull’evento.


Tel. 347 5245706  - fax  06 630031.            5 per mille  C.F. 97151830581

Sito internet – www.associazione3giugno1997.it  -  Forum – e mail :  tregiugno1997@tiscali.it

I volontari dell’Associazione  sono  disponibili  tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5, su richiesta è disponibile anche un avvocato. Aderisci all'Associazione  con  versamento  mensile   di euro 5,16  alla Unicredit Banca di Roma fil.Roma70, iban – IT65D0300203270000010248434 .                           

 

Ottobre/Dicembre  2009