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In materia di licenziamento ed, in particolare, di licenziamento
per giusta causa si segnala Lav. che, premessa la correttezza, logicità ed
esaustività delle valutazioni circa l’ammanco di denaro operata dal Giudice
di Appello, statuisce che la sollecitazione ad una diversa lettura
introdotta dalla ricorrente delle stesse risultanze istruttorie o ad una
diversa ricostruzione della concreta fattispecie non sono consentite in sede
di legittimità (in questo senso ex plurimis Cass. n. 7972 del 30 marzo 2007;
Cass. n. 828 del 16 gennaio 2007; Cass. n. 3881 del 22 febbraio 2006; Cass.
n. 13071 dell'8 settembre 2003). In secondo luogo, Lav. precisa la
necessarietà dell’accertamento in concreto della giusta causa e del profilo
della proporzionalità tra licenziamento e fatti accertati, ritenendo altresì
correttamente non rilevante la mancanza o la minima entità del danno
patrimoniale derivato al datore di lavoro (cfr. Cass. n. 7224 del 2004;
Cass. n. 6609 del 2003; Cass. n. 444 del 2003; Cass. n. 9576 del 2001).
Con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione del 18 dicembre 2009, n. 206, emanato in esecuzione del quinto
comma dell’art. 55-septies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 a sua
volta introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono state stabilite le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo.
Secondo il decreto ministeriale in oggetto,
i lavoratori del settore pubblico devono essere reperibili tutti i giorni,
anche non lavorativi e festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle
ore 18. Sono esclusi dell’obbligo di reperibilità i dipendenti la cui
assenza sia dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita; ad
infortuni sul lavoro; a malattie per le quali è stata riconosciuta la causa
di servizio; a stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di
invalidità precedentemente riconosciuta. Sono, altresì, esclusi dall’obbligo
di reperibilità anche i lavoratori nei confronti dei quali sia già stata
effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel
certificato medico.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.11.2007
(Omissis) ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, (Omissis)
chiedendone, in via principale, la condanna in solido ex 31 comma 3 d.lgs
58/98 o ex art. 2049 c.c. col suo promotore finanziari (Omissis), al
risarcimento dei danni da essa sofferti quantificati nell'importo di euro
20487,85 pari alla somma corrisposta a mezzo di tre assegni bancari al
(Omissis), promotore finanziario della banca, per l'acquisto di prodotti
finanziari (depfa Bank 25.2.2002; U.G.B 2003 e U.P.C. 2007) e dal (Omissis)
indebitamente trattenuta. In via subordinata chiedeva l'annullamento del
contratto ex artt 1439, 1394 e 1395 c.c. con conseguente condanna della
banca alla restituzione della somma investita...
Il giornalista che sottrae temporanemente un fascicolo dal
Tribunale per dimostrare l'inefficienza dei sistemi di sicurezza non
commette reato. Parola di Cassazione. Quello che normalmente dovrebbe
considerarsi un comportamento sanzionabile a norma dell'art. 351 del
codice penale (Violazione della pubblica custodia di cose), non è
applicabile se il fatto è compiuto con estrema rapidità. La decisione è
della sesta sezione penale della Corte (sentenza n. 4699/2010) che nella
motivazione chiarisce come non può configurare reato la condotta del
giornalista che per scrivere un pezzo di cronaca, si introduca in un
Tribunale e prelevi atti dagli armadietti per poi ricollocarli al loro
posto dopo averli consultati. Si tratta secondo la Corte di una condotta
che data la sua "assoluta immediatezza" (apertura, asportazione, uscita
e rientro nel palazzo) non può ricondursi alla nozione di sottrazione.
Mancherebbe in sostanza l'elemento oggettivo del reato giacché, spiega
la Corte, nella fattispecie non vi sarebbe stata neppure quella
"temporanea rimozione" che richiede quanto meno un apprezzabile
mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità di chi lo sottrae.
Nel caso esaminato dalla Corte una giornalista aveva scritto un articolo
su un quotidiano locale dando conto del suo gesto per denunciare i
disservizi della giustizia. Un fotografo aveva anche documentato
l'accaduto.
(Data: 07/02/2010 12.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)
I sindacati stipulano un accordo che a valere da dicembre 2009
permette di costituire uno zainetto a tutti i lavoratori ex cassa in
servizio/esodo alla data, con esclusione dei pensionati (vedi ns sito).
Uno svuotamento di fatto del fondo e un tentativo di mandare a mare
i molti iscritti che nulla percepiscono e che attendevano un’equa
trasformazione di questo istituto con la speranza di ottenere
un’integrazione alla loro pensione.
Questo istituto di garanzia per la vecchiaia, deficitario per i
ritardi di trasformazione previsti dalla legge sui fondi pensione, aveva già
permesso grandi risparmi alla gestione Geronzi.
Si conclude un atto infame di appropriazione dei risparmi dei
lavoratori ex CRR a danno dei meno abbienti, ricordiamo che in assenza delle
modifiche questo fondo eroga integrazioni solo a chi percepisce stipendi più
alti.
Solo due domande:
* Con quali soldi Unicredit ha fatto l’accordo? (forse si pagano
solo alcuni lavoratori ed altri no)
* Quanto ha risparmiato Unicredit non versando agli ex CRR
dall’acquisizione di Capitalia il 2% previsto per tutti i dipendenti?
Proseguire il nostro intervento per tutti quelli per i quali non è
previsto nulla è un obbligo.
Sono stati messi in vendita gli immobili di uso abitativi di
proprietà del fondo in ottemperanza dei dettati Covip , sicuramente una
scelta discutibile che poteva godere di una solerzia più graduale.
Invitiamo tutti gli iscritti inquilini e non a segnalarci qualsiasi
dubbio sull’evento.
Tel. 347 5245706 - fax 06 630031. 5 per mille C.F. 97151830581
Sito internet – www.associazione3giugno1997.it - Forum – e mail : tregiugno1997@tiscali.it -
I volontari dell’Associazione sono disponibili tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5, su richiesta è disponibile anche un avvocato. Aderisci all'Associazione con versamento mensile di euro 5,16 alla Unicredit Banca di Roma fil.Roma70, iban – IT65D0300203270000010248434 .
Ottobre/Dicembre 2009