Lavoro presso una società da oltre 20 anni, fra 2 anni andrò in pensione: conviene che lasci il TFR in azienda o che lo affidi ad un fondo esterno?
In generale, visto che ormai è prossimo alla pensione, le conviene lasciare il TFR in azienda.
TFR Riforma Previdenza complementare - La scadenza per scegliere
(Dott. Gabriele Turelli – Rag. David Lotti – Staff consulenza www.laprevidenza.it)
Leggo che fornite consulenza legale sul lavoro. Vorrei sottoporre
un problema che mi riguarda. Vengo impiegato continuamente oltre il
normale orario di servizio, a volte oltre le 40 ore mensili. Il mio
ufficio non è in grado di pagare nessun ora di straordinario per
mancanza di fondi. Ad oggi credo di aver accumulato forse 300 ore di
straordinario, documentate, controfirmate dal responsabile
dell'Ufficio e contabilizzate dall'ufficio apposito che riporta
queste ore in una contabilità "sospesa" in attesa di fondi che non
ci saranno mai. Volevo sapere se secondo voi potrei un giorno
intentare una causa per il pagamento delle stesse e se esiste un
termine entro il quale dover effettuare tale istanza. Non tutti gli
statali trascorrono le loro giornate con il giornale in mano...anzi
direi che la maggioranza fanno il proprio dovere.
Risposta del nostro legale avv. Paolo Aricò:
Preliminarmente, occorre rilevare che la fattispecie descritta dal
richiedente integra un classico caso di inadempienza del datore di
lavoro nei confronti di un proprio lavoratore. Nel caso di specie
innanzitutto va individuato il datore di lavoro il quale
necessariamente si identifica nel Ministro degli Interni in carica
pro tempore. Venendo poi al primo quesito ossia, se il richiedente
:" ...potrei un giorno intentare una causa per il pagamento delle
stesse...", si specifica quanto segue. Le pretese del richiedente
sono sicuramente fondate sia in fatto che in diritto. Dottrina e
Giurisprudenza ritengono, infatti, che il mancato versamento degli
straordinari al lavoratore dia modo a quest'ultimo di poter dapprima
mettere in mora il suddetto datore di lavoro e, in un secondo
momento di poter agire giudizialmente sia attraverso lo strumento
del Decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. che mediante la
proposizione di una causa ordinaria ex art. 414 c.p.c. e ss. Si
precisa, infine, che il termine ultimo per proporre i rimedi
giudiziari appena menzionati si identifica con il termine in cui la
Legge prevede la prescrizione dei crediti di lavoro ossia, 5 anni
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del tfr?
La scelta se mantenere in azienda il tfr ovvero destinarlo ad una forma pensionistica complementare deve essere effettuata: entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2007; entro sei mesi dalla data di assunzione se questa è successiva al 1° gennaio 2007.
Cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta entro il termine previsto?
Scatta il meccanismo del silenzio assenso: il tfr viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione.
La scelta di conferire il tfr ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
No.
La scelta di non conferire il tfr ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
Sì, in un qualsiasi momento successivo.
Cosa succede al tfr già maturato in azienda alla data del 31 dicembre 2006?
Il tfr gia accantonato in azienda non viene assolutamente toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole. La scelta riguarda solo il tfr maturando, cioè il tfr che matura a partire dal 1° gennaio 2007.
Cosa succede se si decide di non destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare e si lavora in una azienda che occupa fino a 49 dipendenti?
Il tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.
Cosa succede se decido di non destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare e lavoro in una azienda che occupa almeno 50 dipendenti?
Il tfr maturando viene versato al fondo tfr gestito dall'Inps per conto dello Stato.
Come viene calcolato il numero di 50 dipendenti?
Il limite dimensionale viene calcolato considerando, relativamente ai lavoratori nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di accantonamento del tfr ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006.
Cosa succede se nel corso dello stesso anno l'azienda supera o scende al disotto della soglia di 50 dipendenti?
Nulla, nel senso che si fa comunque riferimento alla media annuale dei lavoratori, nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di accantonamento del tfr ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, in forza nel 2006.
In caso di versamento del tfr all'Inps, per mancato conferimento del tfr ad una forma pensionistica complementare in azienda con almeno 50 dipendenti, cosa cambia rispetto alla situazione attuale?
Cambia soltanto il soggetto che gestisce il tfr maturando che non è più l'azienda, ma l'Inps per conto dello Stato. Tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.
Se il tfr è versato all'Inps, a chi si deve presentare la richiesta di liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione?
La richiesta deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il tfr versato all'Inps. Il datore di lavoro, infatti, si sostituisce all'Inps per quel che concerne l'adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore, salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell'Inps.
Quando il lavoratore si considera già occupato alla data del 28 aprile 1993?
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (Inps per i lavoratori del settore privato, Inpdap per i lavoratori del settore pubblico).
Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al tfr maturando il lavoratore già occupato alla data del 28 aprile 1993 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza complementare?
Può scegliere tra:
· conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura del 100% oppure nella misura prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o infine, in assenza di previsioni, nella misura minima del 50%;
· non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all'Inps.
Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già occupato alla data del 28 aprile 1993 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza complementare non decide nulla in merito al tfr maturando?
Il tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione, a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell'accordo aziendale.
Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al tfr maturando il lavoratore già occupato alla data del 2 aprile 1993 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro?
Può scegliere tra:
· conferire il tfr ancora disponibile (cioè la quota che non viene ancora versata al fondo pensione) al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto;
· non conferire il tfr residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49
dipendenti altrimenti viene versato all'Inps.
Attenzione: il lavoratore in questione non può conferire il tfr ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale.
Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già occupato alla data del 28 aprile 1993 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro non decide nulla in merito al tfr maturando?
Scatta il meccanismo del conferimento tacito: il datore di lavoro provvede a versare il tfr al fondo pensione al quale il lavoratore in questione è già iscritto.
Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in relazione al tfr maturando il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
Può scegliere tra:
· conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale;
· non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all'Inps.
Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo non decide nulla in relazione al tfr maturando?
Il tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell'accordo aziendale.
Cosa deve fare il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 già iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
Assolutamente nulla poiché non ha più tfr disponibile presso il datore di lavoro dal momento che già lo versa integralmente al fondo pensione.
Cosa succede al tfr del lavoratore silente se esistono più fondi pensione negoziali applicabili alla sua azienda?
Il tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda in questione a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare neppure tale criterio, il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps.
Cosa succede se un contratto collettivo non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva?
Il lavoratore può comunque destinare il proprio tfr maturando ad una forma pensionistica individuale. Se non dice nulla nel termine di sei mesi, il tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps.
A cosa serve la forma di previdenza complementare residuale istituita presso l'Inps?
Serve a raccogliere il tfr maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva per mancanza di una esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore ovvero per la mancata previsione della inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo.
Se si conferisce solo il tfr ad una forma pensionistica complementare, si è obbligati a versare anche il proprio contributo?
No.
Se si conferisce al fondo pensione negoziale solo il tfr, si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
No. per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento: in altre parole occorre iscriversi esplicitamente alla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.
Se si conferisce il tfr ad una forma pensionistica individuale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
No a meno che questo diritto non sia espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo.
Se si decide di contribuire quanto si deve versare?
L'ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro. Ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.
Si può aderire ad una forma pensionistica negoziale senza versare ad essa il tfr?
No. L'adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del tfr oppure con il versamento sia del tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.
Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il tfr?
Sì.
In che data deve essere effettuato il primo versamento del tfr maturando alle forme pensionistiche complementari (collettive od individuali)?
In data 1° luglio 2007, anche per il tfr riferito a periodi precedenti.
Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del tfr maturando alle forme pensionistiche complementari?
Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:
· dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e per le adesioni collettive ai fondi aperti;
· dai regolamenti per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità previdenziale.
Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del tfr maturando al fondo Inps?
Mensilmente.