Associazione Tre giugno 1997 - Consulenza legale gratuita Associazione di volontariato per la tutela della legalità nel lavoro Tel. 347 5245706. Fax: 06 630031 - Consulenza Legale Gratuita

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STALKING

IL REATO DI “STALKING” O “ATTI PERSECUTORI” EX ART. 612 BIS C.P.

La normativa:

Il decreto legge n. 11/09 introduce nel nostro ordinamento, peraltro con notevole ritardo rispetto agli altri ordinamenti europei, una “nuova” fattispecie di reato finalizzata a far venire meno la pericolosa condotta “persecutoria” nei confronti soprattutto delle donne.
La figura ai sensi dell'art 612 bis c.p. prevede che, “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. (da La Previdenza)

LO STALKING: CONOSCERLO E DIFENDERSI

 SINDROME DEL MOLESTATORE

Dott.ssa Monica Monaco

 

Alcuni comportamenti come telefonate, sms, e-mail, “visite a sorpresa” e perfino l'invio di fiori o regali, possono essere graditi segni di affetto che, tuttavia a volte, possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione in grado di limitare la libertà di una persona e di violare la sua privacy, giungendo perfino a spaventare chi ne è destinatario suo malgrado.
A diventare “molestatore assillante” o “stalker” può essere una persona conosciuta con cui si aveva qualche tipo di relazione o perfino uno sconosciuto con cui ci si è scontrati anche solo per caso, magari per motivi di lavoro.

Inseguimento, molestia, persecuzione

Inseguimento, molestia e persecuzione possono manifestarsi sotto innumerevoli forme.
Esse possono essere qualcosa di sporadico oppure possono essere insistenti manifestazioni di un fenomeno psicologico e sociale conosciuto soprattutto con il nome di “stalking” , ma chiamato anche “sindrome del molestatore assillante” , “inseguimento ossessivo” o anche obsessional following . La terminologia più comune, quella di “stalking”, è stata coniata con la finalità di raffigurare simbolicamente, con un termine in lingua inglese che significa “appostarsi”, l'atteggiamento di chi mette in atto molestie assillanti e per questo viene definito “stalker”.
Il “molestatore assillante” manifesta, infatti, un complesso insieme di comportamenti che vengono ben racchiusi sinteticamente dall'espressione “fare la posta” che comprende l'aspettare, l'inseguire, il raccogliere informazioni sulla “vittima” e sui suoi movimenti, comportamenti che sono quasi sempre “tipici” di tutti gli stalkers, al di là delle differenze rilevate di situazione in situazione.

 

Tre caratteristiche di una molestia perché si possa parlare di “stalking”:

 

 

•  l'attore della molestia, lo stalker, agisce nei confronti di una persona che è designata come vittima in virtù di un investimento ideo-affettivo, basato su una situazione relazionale reale oppure parzialmente o totalmente immaginata (in base alla personalità di partenza e al livello di contatto con la realtà mantenuto);

•  lo stalking si manifesta attraverso una serie di comportamenti basati sulla comunicazione e/o sul contatto, ma in ogni caso connotati dalla ripetizione, insistenza e intrusività;

•  la pressione psicologica legata alla “coazione” comportamentale dello stalker e al terrorismo psicologico effettuato, pongono la vittima stalkizzata, definita anche stalking victim, in uno stato di allerta, di emergenza e di stress psicologico. Questi vissuti psicologici possono essere legati sia alla percezione dei comportamenti persecutori come sgraditi, intrusivi e fastidiosi, che alla preoccupazione e all'angoscia derivanti dalla paura per la propria incolumità.

 



Fondi pensione

Ex Crr

I lavoratori decidono di fare appello alle sentenze di primo grado che hanno visto rigettate le loro istanze. Non può certo finire così: andiamo avanti e vediamo. In assenza di un accordo che metta tutti sullo stesso piano, così come previsto dalle leggi in vigore in tema di Fondi Pensione, le istanze dei più numerosi ma meno garantiti continueranno a essere motivo di discussione nelle aule dei Tribunali fintanto che un regolamento iniquo e “fuori legge”, continuerà ad elargire integrazioni a pochi “eletti”.

 

Fondo Pensione Banca di Roma

Un nostro legale convenzionato ha richiesto un intervento agli Organi di controllo (Covip e Ministero del Lavoro) al fine di garantire e vigilare sull'operato degli organi preposti alla gestione del Fondo : omissis……..

Si evidenzia che un gruppo di iscritti al Fondo Pensione Banca di Roma si sono rivolti all'Associazione Tre Giugno 1997 per lamentare che nella parte a Contribuzione le quote personali sono state inserite nel comparto moderato ,senza alcuna preventiva accettazione scritta da parte loro. In relazione al pessimo andamento dei mercati finanziari tali quote hanno subito una sostanziale perdita di valore.

Per tali ragioni si chiede l'intervento degli Organi di vigilanza al fine di …….”

(vedi testo integrale lettera sul nostro sito) -

(vedi risposta Ministero del Lavoro)

 

5 per mille

5 per mille: un aiuto che non costa nulla. Rammenta il codice fiscale dell'Associazione Tre Giugno 1997 per devolvere con la prossima dichiarazione dei redditi il 5 per mille C.F. 97151830581 .

Con l'unica somma per ora ricevuta relativa all'anno 2005 l'Associazione ha attivato un fondo a sostegno legale delle iniziative in corso (premio fedeltà 25.mo e 30.mo)

Tel. 347 5245706 - fax  06 630031. 5 per mille  C.F. 97151830581

Sito internet – www.associazione3giugno1997.it  -  Forum – e mail :  tregiugno1997@tiscali.it

I volontari dell’Associazione  sono  disponibili  tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5, su richiesta è disponibile anche un avvocato. Aderisci all'Associazione  con  versamento  mensile   di euro 5,16  alla Banca di Roma fil.Roma70, iban – IT65D0300203270000010248434 .                          

Aprile 2009