[doc. web n.
1387522]
Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e
internet
Registro delle
deliberazioni
Del. n. 13 del 1° marzo 2007
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data
odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe
Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti i
reclami, le segnalazioni e i quesiti pervenuti riguardo ai
trattamenti di dati personali effettuati da datori di lavoro
riguardo all'uso, da parte di lavoratori, di strumenti informatici e
telematici;
Vista la
documentazione in atti;
Visti gli
artt. 24 e 154, comma 1, lett. b) e c) del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196);
Viste le
osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il
dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
1. Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel
rapporto di lavoro
1.1. Premessa
Dall'esame di
diversi reclami, segnalazioni e quesiti è emersa l'esigenza di
prescrivere ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o
opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento
di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel
rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete
Internet.
Occorre
muovere da alcune premesse:
a) compete ai datori di lavoro assicurare la
funzionalità e il corretto impiego di tali mezzi da parte dei
lavoratori, definendone le modalità d'uso nell'organizzazione
dell'attività lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema
di diritti e relazioni sindacali;
b) spetta ad essi
adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la
disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati,
anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di
responsabilità (artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del
Codice);
c) emerge l'esigenza di tutelare i
lavoratori interessati anche perché l'utilizzazione dei predetti
mezzi, già ampiamente diffusi nel contesto lavorativo, è destinata
ad un rapido incremento in numerose attività svolte anche fuori
della sede lavorativa;
d) l'utilizzo di Internet da parte
dei lavoratori può infatti formare oggetto di analisi,
profilazione e integrale ricostruzione mediante elaborazione di
log file della navigazione web ottenuti, ad
esempio, da un proxy server o da un altro strumento di
registrazione delle informazioni. I servizi di posta elettronica
sono parimenti suscettibili (anche attraverso la tenuta di log
file di traffico e-mail e l'archiviazione di
messaggi) di controlli che possono giungere fino alla conoscenza
da parte del datore di lavoro (titolare del trattamento) del
contenuto della corrispondenza;
e) le
informazioni così trattate contengono dati personali anche
sensibili riguardanti lavoratori o terzi, identificati o
identificabili. (1)
1.2. Tutela del
lavoratore
Le informazioni di carattere personale trattate
possono riguardare, oltre all'attività lavorativa, la sfera
personale e la vita privata di lavoratori e di terzi. La linea di
confine tra questi ambiti, come affermato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo, può essere tracciata a volte solo con
difficoltà. (2)
Il luogo di lavoro è una formazione
sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo
che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata
l'esplicazione della personalità del lavoratore e una ragionevole
protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali
e professionali (artt. 2 e 41, secondo comma, Cost.; art. 2087
cod. civ.; cfr. altresì l'art. 2, comma 5, Codice
dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82), riguardo
al diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato
mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato). (3)
Non a caso,
nell'organizzare l'attività lavorativa e gli strumenti utilizzati,
diversi datori di lavoro hanno prefigurato modalità d'uso che,
tenendo conto del crescente lavoro in rete e di nuove tariffe di
traffico forfettarie, assegnano aree di lavoro riservate per appunti
strettamente personali, ovvero consentono usi moderati di strumenti
per finalità private.
2. Codice in materia di protezione dei dati e discipline di
settore
2.1. Principi
generali
Nell'impartire le seguenti prescrizioni il Garante
tiene conto del diritto alla protezione dei dati personali, della
necessità che il trattamento sia disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela delle persone, nonché dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia (artt. 1 e 2 del
Codice ). Le prescrizioni potranno essere aggiornate alla
luce dell'esperienza e dell'innovazione tecnologica.
2.2. Discipline di
settore
Alcune disposizioni di settore, fatte salve dal
Codice, prevedono specifici divieti o limiti, come quelli posti
dallo Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza (artt.
113, 114 e 184, comma 3, del Codice; artt. 4 e 8 l. 20 maggio
1970, n. 300 ).
La disciplina di protezione dei
dati va coordinata con regole di settore riguardanti il rapporto di
lavoro e il connesso utilizzo di tecnologie, nelle quali è fatta
salva o richiamata espressamente (art. 47, comma 3, lett. b)
Codice dell'amministrazione digitale). (4)
2.3. Principi del Codice
I
trattamenti devono rispettare le garanzie in materia di protezione
dei dati e svolgersi nell'osservanza di alcuni cogenti
principi:
a)
il principio di necessità, secondo cui i sistemi
informativi e i programmi informatici devono essere configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi in relazione alle finalità perseguite (art. 3
del Codice; par. 5.2 );
b) il principio di
correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali
dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori (art.
11, comma 1, lett. a), del Codice). Le tecnologie
dell'informazione (in modo più marcato rispetto ad apparecchiature
tradizionali) permettono di svolgere trattamenti ulteriori
rispetto a quelli connessi ordinariamente all'attività lavorativa.
Ciò, all'insaputa o senza la piena consapevolezza dei lavoratori,
considerate anche le potenziali applicazioni di regola non
adeguatamente conosciute dagli interessati (v. par. 3
);
c) i trattamenti devono essere effettuati per finalità
determinate, esplicite e legittime
(art. 11, comma 1, lett. b), del Codice: par. 4 e 5),
osservando il principio di pertinenza e non
eccedenza (par. 6). Il datore di lavoro deve
trattare i dati "nella misura meno invasiva possibile";
le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti
preposti (par. 8) ed essere "mirate sull'area di
rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati
e, se pertinente, del principio di segretezza della
corrispondenza" (Parere n. 8/2001, cit., punti 5 e 12
).
3. Controlli e correttezza nel
trattamento
3.1. Disciplina interna
In
base al richiamato principio di correttezza, l'eventuale trattamento
deve essere ispirato ad un canone di trasparenza, come prevede anche
la disciplina di settore (art. 4, secondo comma, Statuto dei
lavoratori;allegato VII, par. 3 d.lg. n. 626/1994 e successive
integrazioni e modificazioni in materia di "uso di attrezzature
munite di videoterminali", il quale esclude la possibilità del
controllo informatico "all'insaputa dei lavoratori"). (5)
Grava quindi
sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente e
in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli
strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura
e con quali modalità vengano effettuati controlli. Ciò, tenendo
conto della pertinente disciplina applicabile in tema di
informazione, concertazione e consultazione delle organizzazioni
sindacali.
Per la
predetta indicazione il datore ha a disposizione vari mezzi, a
seconda del genere e della complessità delle attività svolte, e
informando il personale con modalità diverse anche a seconda delle
dimensioni della struttura, tenendo conto, ad esempio, di piccole
realtà dove vi è una continua condivisione interpersonale di risorse
informative.
3.2. Linee guida
In questo
quadro, può risultare opportuno adottare un disciplinare interno
redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare
adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna,
mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a
quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ecc.) e da
sottoporre ad aggiornamento periodico.
A seconda
dei casi andrebbe ad esempio specificato:
-
se
determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla
"navigazione" in Internet (ad es., il download di
software o di file musicali), oppure alla tenuta
di file nella rete interna;
-
in quale
misura è consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi
di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate
postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di
webmail, indicandone le modalità e l'arco temporale di
utilizzo (ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le pause,
o consentendone un uso moderato anche nel tempo di
lavoro);
-
quali
informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le
componenti di file di log eventualmente
registrati) e chi (anche all'esterno) vi può accedere
legittimamente;
-
se e
quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo
più lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto di
copie di back up, della gestione tecnica della rete o di
file di log );
-
se, e in
quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare
controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali,
indicando le ragioni legittime –specifiche e non generiche– per
cui verrebbero effettuati (anche per verifiche sulla funzionalità
e sicurezza del sistema) e le relative modalità (precisando se, in
caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi
avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli nominativi
o su singoli dispositivi e postazioni);
-
quali
conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si
riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica e la
rete Internet sono utilizzate indebitamente;
-
le
soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del
lavoratore, la continuità dell'attività lavorativa in caso di
assenza del lavoratore stesso (specie se programmata), con
particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta
automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti;
-
se sono
utilizzabili modalità di uso personale di mezzi con pagamento o
fatturazione a carico dell'interessato;
-
quali
misure sono adottate per particolari realtà lavorative nelle quali
debba essere rispettato l'eventuale segreto professionale cui
siano tenute specifiche figure professionali;
-
le
prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi
(art. 34 del Codice, nonché Allegato B), in particolare regole
4, 9, 10 ).
3.3. Informativa (art. 13 del Codice)
All'onere del
datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una
policy interna rispetto al corretto uso dei mezzi e
agli eventuali controlli, si affianca il dovere di informare
comunque gli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice,
anche unitamente agli elementi indicati ai punti 3.1. e
3.2..
Rispetto a
eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di
essere informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti
di dati che possono riguardarli.
Le finalità
da indicare possono essere connesse a specifiche esigenze
organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, quando
comportano un trattamento lecito di dati (art. 4, secondo comma,
l. n. 300/1970 ); possono anche riguardare
l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Devono
essere tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei
trattamenti, nonché il soggetto o l'unità organizzativa ai quali i
lavoratori possono rivolgersi per esercitare i propri
diritti.
4. Apparecchiature preordinate al controllo a
distanza
Con riguardo
al principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate,
esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b), del
Codice), il datore di lavoro può riservarsi di controllare
(direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo
adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il
corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086,
2087 e 2104 cod. civ. ).
Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la
libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che
attiene al divieto di installare "apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art.
4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente
comprese strumentazioni hardware e software mirate
al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione
elettronica.
Il trattamento dei dati che ne
consegue è illecito, a prescindere dall'illiceità dell'installazione
stessa. Ciò, anche quando i singoli lavoratori ne siano
consapevoli. (6)
In
particolare non può ritenersi consentito il trattamento effettuato
mediante sistemi hardware e software preordinati
al controllo a distanza, grazie ai quali sia possibile ricostruire
–a volte anche minuziosamente– l'attività di lavoratori. É il caso,
ad esempio:
-
della
lettura e della registrazione sistematica dei messaggi di posta
elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto
tecnicamente necessario per svolgere il servizio
e-mail;
-
della
riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine
web visualizzate dal lavoratore;
-
della
lettura e della registrazione dei caratteri inseriti tramite la
tastiera o analogo dispositivo;
-
dell'analisi occulta di computer portatili affidati in
uso.
Il controllo
a distanza vietato dalla legge riguarda l'attività lavorativa in
senso stretto e altre condotte personali poste in essere nel luogo
di lavoro. (7) A parte eventuali
responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non
sono utilizzabili (art. 11, comma 2, del Codice). (8)
5. Programmi che consentono controlli
"indiretti"
5.1. Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per
esigenze produttive o organizzative (ad es., per rilevare anomalie o
per manutenzioni) o, comunque, quando gli stessi si rivelano
necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi legittimamente,
nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, comma
2), di sistemi che consentono indirettamente un controllo a
distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un
trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai
lavoratori. (9) Ciò, anche in presenza di
attività di controllo discontinue. (10)
Il
trattamento di dati che ne consegue può risultare lecito. Resta
ferma la necessità di rispettare le procedure di informazione e di
consultazione di lavoratori e sindacati in relazione
all'introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per la
raccolta e l'utilizzazione dei dati (11), nonché in caso di introduzione o
di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i
movimenti o la produttività dei lavoratori. (12)
5.2. Principio di
necessità
In applicazione del menzionato principio di
necessità il datore di lavoro è chiamato a promuovere ogni opportuna
misura, organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di
utilizzi impropri (da preferire rispetto all'adozione di misure
"repressive") e, comunque, a "minimizzare" l'uso di dati riferibili
ai lavoratori (artt. 3, 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 3 e 5,
del Codice; aut. gen. al trattamento dei dati sensibili n. 1/2005, punto 4).
Dal punto di vista organizzativo è
quindi opportuno che:
-
si
valuti attentamente l'impatto sui diritti dei lavoratori (prima
dell'installazione di apparecchiature suscettibili di consentire
il controllo a distanza e dell'eventuale
trattamento);
-
si
individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori
è accordato l'utilizzo della posta elettronica e l'accesso a
Internet; (13)
-
si
determini quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro
per ridurre il rischio di un loro impiego
abusivo.
Il datore di
lavoro ha inoltre l'onere di adottare tutte le misure
tecnologiche volte a minimizzare l'uso di dati
identificativi (c.d. privacy enhancing technologies–PETs ).
Le misure possono essere differenziate a seconda della tecnologia
impiegata (ad es., posta elettronica o navigazione in
Internet).
a)
Internet: la navigazione web
Il datore di lavoro, per
ridurre il rischio di usi impropri della "navigazione" in Internet
(consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa
quali la visione di siti non pertinenti, l'upload o il
download di file, l'uso di servizi di rete
con finalità ludiche o estranee all'attività), deve adottare
opportune misure che possono, così, prevenire controlli successivi
sul lavoratore. Tali controlli, leciti o meno a seconda dei casi,
possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche
non pertinenti o idonei a rivelare convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di
salute o la vita sessuale (art. 8 l. n. 300/1970; artt. 26 e 113
del Codice; Provv. 2 febbraio 2006, cit. ).
In
particolare, il datore di lavoro può adottare una o più delle
seguenti misure opportune, tenendo conto delle peculiarità proprie
di ciascuna organizzazione produttiva e dei diversi profili
professionali:
-
individuazione di categorie di siti considerati correlati o
meno con la prestazione lavorativa;
-
configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che
prevengano determinate operazioni –reputate inconferenti con
l'attività lavorativa– quali l'upload o l'accesso a
determinati siti (inseriti in una sorta di black list)
e/o il download di file o software
aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di
dato);
-
trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere
l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune
aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di
log riferiti al traffico web, su base collettiva
o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);
-
eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente
limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e
di sicurezza.
b) Posta
elettronica
Il
contenuto dei messaggi di posta elettronica –come pure i dati
esteriori delle comunicazioni e i file allegati– riguardano
forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate
anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel
proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno
sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un'ulteriore
protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei
segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281
e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice
dell'amministrazione digitale). (14)
Tuttavia,
con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel
contesto lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita
all'indirizzo di posta elettronica nei singoli casi, può risultare
dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario o mittente,
utilizzi la posta elettronica operando quale espressione
dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale pur
operando in una struttura lavorativa.
La mancata
esplicitazione di una policy al riguardo può determinare
anche una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di
confidenzialità rispetto ad alcune forme di
comunicazione.
Tali
incertezze si riverberano sulla qualificazione, in termini di
liceità, del comportamento del datore di lavoro che intenda
apprendere il contenuto di messaggi inviati all'indirizzo di posta
elettronica usato dal lavoratore (posta "in entrata") o di quelli
inviati da quest'ultimo (posta "in uscita").
É quindi
particolarmente opportuno che si adottino accorgimenti anche per
prevenire eventuali trattamenti in violazione dei principi di
pertinenza e non eccedenza. Si tratta di soluzioni che possono
risultare utili per contemperare le esigenze di ordinato svolgimento
dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni
nella sfera personale dei lavoratori, nonché violazioni della
disciplina sull'eventuale segretezza della
corrispondenza.
In questo
quadro è opportuno che:
-
il
datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica
condivisi tra più lavoratori (ad esempio, info@ente.it,
ufficiovendite@ente.it, ufficioreclami@società.com,
urp@ente.it, etc.), eventualmente affiancandoli a quelli
individuali (ad esempio, m.rossi@ente.it, rossi@società.com,
mario.rossi@società.it);
-
il
datore di lavoro valuti la possibilità di attribuire al lavoratore
un diverso indirizzo destinato ad uso privato del
lavoratore; (15)
-
il
datore di lavoro metta a disposizione di ciascun lavoratore
apposite funzionalità di sistema, di agevole utilizzo, che
consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze (ad es.,
per ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di risposta
contenenti le "coordinate" (anche elettroniche o telefoniche) di
un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della
struttura. É parimenti opportuno prescrivere ai lavoratori di
avvalersi di tali modalità, prevenendo così l'apertura della posta
elettronica. (16) In caso di eventuali
assenze non programmate (ad es., per malattia), qualora il
lavoratore non possa attivare la procedura descritta (anche
avvalendosi di servizi webmail), il titolare del
trattamento, perdurando l'assenza oltre un determinato limite
temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia
necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad es.,
l'amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato
aziendale per la protezione dei dati), l'attivazione di un analogo
accorgimento, avvertendo gli interessati;
-
in
previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o
prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività
lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta
elettronica, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro
lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a
inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti
per lo svolgimento dell'attività lavorativa. A cura del titolare
del trattamento, di tale attività dovrebbe essere redatto apposito
verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione
utile;
-
i
messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai
destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non
personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno
essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente
e con eventuale rinvio alla predetta policy
datoriale.
6. Pertinenza e non eccedenza
6.1. Graduazione dei
controlli
Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti
elettronici deve essere evitata un'interferenza ingiustificata sui
diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di
soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche
di natura personale o privata.
L'eventuale
controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza
e non eccedenza.
Nel caso in
cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato
impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro
può adottare eventuali misure che consentano la verifica di
comportamenti anomali.
Deve essere
per quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati
aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue
aree.
Il controllo
anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un
rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito
ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni
impartite. L'avviso può essere circoscritto a dipendenti afferenti
all'area o settore in cui è stata rilevata l'anomalia. In assenza di
successive anomalie non è di regola giustificato effettuare
controlli su base individuale.
Va esclusa
l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o
indiscriminati.
6.2. Conservazione
I
sistemi software devono essere programmati e
configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente
(attraverso procedure di sovraregistrazione come, ad esempio, la cd.
rotazione dei log file ) i dati personali relativi agli
accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione
non sia necessaria.
In assenza di particolari esigenze tecniche o
di sicurezza, la conservazione temporanea dei dati relativi all'uso
degli strumenti elettronici deve essere giustificata da una finalità
specifica e comprovata e limitata al tempo necessario –e
predeterminato– a raggiungerla (v. art. 11, comma 1, lett. e),
del Codice ).
Un eventuale
prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come
eccezionale e può aver luogo solo in relazione:
-
ad
esigenze tecniche o di sicurezza del tutto
particolari;
-
all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
-
all'obbligo di custodire o consegnare i dati per
ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o
della polizia giudiziaria.
In questi
casi, il trattamento dei dati personali (tenendo conto, con riguardo
ai dati sensibili, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
generali nn. 1/2005 e 5/2005 adottate dal Garante) deve essere limitato alle sole
informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente
determinate ed essere effettuato con logiche e forme di
organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e
finalità già esplicitati.
7. Presupposti di liceità del trattamento: bilanciamento di
interessi
7.1. Datori di lavoro
privati
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, se ricorrono i presupposti sopra indicati (v., in
particolare, art. 4, secondo comma, dello Statuto ),
possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali
diversi da quelli sensibili.
Ciò, può
avvenire:
a) se
ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in
sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f) del Codice
);
b) in caso di valida manifestazione di un libero
consenso;
c) anche in assenza del consenso, ma per effetto del
presente provvedimento che individua un legittimo interesse al
trattamento in applicazione della disciplina sul c.d.
bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del
Codice ).
Per tale
bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che lo Statuto
prevede per il controllo "indiretto" a distanza presupponendo non il
consenso degli interessati, ma un accordo con le rappresentanze
sindacali (o, in difetto, l'autorizzazione di un organo periferico
dell'amministrazione del lavoro).
L'eventuale
trattamento di dati sensibili è consentito con il consenso degli
interessati o, senza il consenso, nei casi previsti dal Codice (in
particolare, esercizio di un diritto in sede giudiziaria,
salvaguardia della vita o incolumità fisica; specifici obblighi di
legge anche in caso di indagine giudiziaria: art. 26).
7.2. Datori di lavoro
pubblici
Per quanto riguarda i soggetti pubblici restano
fermi i differenti presupposti previsti dal Codice a seconda della
natura dei dati, sensibili o meno (artt. 18-22 e
112 ).
In tutti i
casi predetti resta impregiudicata la facoltà del lavoratore di
opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 7, comma 4,
lett. a), del Codice ).
8. Individuazione dei soggetti
preposti
Il datore di
lavoro può ritenere utile la designazione (facoltativa), specie in
strutture articolate, di uno o più responsabili del trattamento cui
impartire precise istruzioni sul tipo di controlli ammessi e sulle
relative modalità (art. 29 del Codice ).
Nel caso di
eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema, va
posta opportuna cura nel prevenire l'accesso a dati personali
presenti in cartelle o spazi di memoria assegnati a
dipendenti.
Resta fermo
l'obbligo dei soggetti preposti al connesso trattamento dei dati (in
particolare, gli incaricati della manutenzione) di svolgere solo
operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle relative
finalità, senza realizzare attività di controllo a distanza, anche
di propria iniziativa.
Resta
parimenti ferma la necessità che, nell'individuare regole di
condotta dei soggetti che operano quali amministratori di sistema o
figure analoghe cui siano rimesse operazioni connesse al regolare
funzionamento dei sistemi, sia svolta un'attività formativa sui
profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi
di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni
(cfr. Allegato
B) al
Codice, regola n. 19.6; Parere
n. 8/2001 cit., punto 9).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1)
prescrive ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare la
misura necessaria a garanzia degli interessati, nei termini di cui
in motivazione, riguardante l'onere di specificare le modalità di
utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte
dei lavoratori (punto 3.1.), indicando chiaramente le modalità di
uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con
quali modalità vengano effettuati controlli;
2) indica
inoltre, ai medesimi datori di lavoro, le seguenti linee guida a
garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, per
ciò che riguarda:
a) l'adozione e la pubblicizzazione di un
disciplinare interno (punto 3.2.);
b) l'adozione di misure di tipo organizzativo (punto
5.2.) affinché, segnatamente:
-
si
proceda ad un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti dei
lavoratori;
-
si
individui preventivamente (anche per tipologie) a quali
lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e
dell'accesso a Internet;
-
si
individui quale ubicazione è riservata alle postazioni di
lavoro per ridurre il rischio di impieghi
abusivi;
c) l'adozione di misure di tipo tecnologico, e
segnatamente:
I. rispetto alla "navigazione" in Internet (punto
5.2., a):
-
l'individuazione di categorie di siti considerati
correlati o non correlati con la prestazione
lavorativa;
-
la
configurazione di sistemi o l'utilizzo di filtri che
prevengano determinate operazioni;
-
il
trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere
l'immediata identificazione degli utenti mediante opportune
aggregazioni;
-
l'eventuale conservazione di dati per il tempo
strettamente limitato al perseguimento di finalità
organizzative, produttive e di sicurezza;
-
la
graduazione dei controlli (punto 6.1.);
II. rispetto all'utilizzo della posta elettronica
(punto 5.2., b):
-
la
messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica
condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a
quelli individuali;
-
l'eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso
indirizzo destinato ad uso privato;
-
la
messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di
agevole esecuzione, di apposite funzionalità di sistema che
consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze
programmate, messaggi di risposta che contengano le
"coordinate" di altro soggetto o altre utili modalità di
contatto dell'istituzione presso la quale opera il
lavoratore assente;
-
consentire che, qualora si debba conoscere il
contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di
assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili
necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato sia
messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario)
a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al
titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo
svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività
dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il
lavoratore interessato alla prima occasione
utile;
-
l'inserzione nei messaggi di un avvertimento ai
destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non
personale del messaggio e sia specificato se le risposte
potranno essere conosciute nell'organizzazione di
appartenenza del mittente;
-
la
graduazione dei controlli (punto
6.1.);
3)
vieta ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art.
154, comma 1, lett. d), del Codice, di effettuare trattamenti di
dati personali mediante sistemi hardware e
software che mirano al controllo a distanza di lavoratori
(punto 4), svolti in particolare mediante:
a) la lettura e la registrazione sistematica dei
messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati
esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per
svolgere il servizio e-mail;
b) la riproduzione e l'eventuale memorizzazione
sistematica delle pagine web visualizzate dal
lavoratore;
c) la lettura e la registrazione dei caratteri
inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;
d) l'analisi occulta di computer portatili affidati
in uso;
4)
individua, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice,
nei termini di cui in motivazione (punto 7), i casi nei quali il
trattamento dei dati personali di natura non sensibile possono
essere effettuati per perseguire un legittimo interesse del datore
di lavoro anche senza il consenso degli interessati;
5) dispone
che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero
della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del
Codice.
Roma, 1°
marzo 2007
IL
PRESIDENTE
Pizzetti
IL
RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO
GENERALE
Buttarelli

(1)
Cfr. Gruppo Art. 29 sulla protezione dei dati, Parere n.
8/2001 sul
trattamento dei dati personali nel contesto dell'occupazione, 13
settembre 2001, punti 5 e 12, in http://ec.europa.eu/...pdf
.

(2)
Cfr. Niemitz v. Germany, 23 novembre 1992, par. 29; v. pure Halford
v. United Kingdom, 25 giugno 1997, parr. 44-46.

(3) V. pure Gruppo Art. 29 cit., Documento di lavoro
riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto
di lavoro, Wp 55, 29 maggio 2002, p. 4, in http://ec.europa.eu/...pdf
.

(4)
V. pure la Direttiva per l'impiego della posta elettronica nelle
pubbliche amministrazioni del 27 novembre 2003; Raccomandazione n. R
(89)2 del Consiglio d'Europa in materia di protezione dei dati
personali nel contesto del rapporto di lavoro, in http://cm.coe.int/...doc); Parere n.
8/2001
, cit.,
punto 5.

(5)
V. altresì la Raccomandazione n. R (89) 2, cit., punto 3; Parere n.
8/2001
, cit.,
punto 9.1 e Wp 55, cit., punto 3.1.3.

(6)
Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236 e 16 settembre 1997, n.
9211.

(7)
Cfr. Cass. 11 marzo 1986, n. 1490.

(8)
Cfr. anche Cass., 17 giugno 2000, n. 8250 rispetto all'uso
probatorio.

(9)
Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236 e 16 settembre 1997, n.
9211.

(10)
Cass. 11 marzo 1986, n. 1490 cit.

(11)
Raccomandazione n. R (89)2, cit., art. 3, comma 1.

(12)
Art. 3 cit., comma 2; disposizione in base alla quale, in presenza
di rischi "per il diritto al rispetto della vita privata e della
dignità umana dei lavoratori, dovrà essere ricercato l'accordo dei
lavoratori o dei loro rappresentanti prima dell'introduzione o della
modifica di tali sistemi o procedimenti, a meno che altre garanzie
specifiche non siano previste dalla legislazione nazionale": art. 3,
comma 3.

(13)
Cfr. Provv. 2
febbraio 2006 , in
http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1229854.

(14)
Cfr. nota del Garante 16
giugno 1999 , Boll. n. 9,
giugno 1999 , p.
96; Tar Lazio, Sez. I ter, 15 novembre 2001,
n. 9425.

(15)
Cfr. il documento Wp 55, cit., p. 23.

(16)
Cfr. il documento Wp 55, cit., p. 5.